17 gennaio 2024 – Invio degli avvisi bonari sospeso ad agosto e dicembre

L’art. 10 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1, contenente disposizioni finalizzate a semplificare gli adempimenti tributari e introdotto per dare attuazione alla riforma fiscale (di cui alla L. 111/2023), ha stabilito che è sospeso, nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, l’invio: degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72); degli avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73); degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall’art. 1 comma 412 della L. 311/2004, nonché delle lettere c.d. di compliance disciplinate dall’art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.
In base alla norma introdotta, durante il periodo della sospensione, l’Agenzia delle Entrate potrà continuare a inviare gli atti richiamati qualora sussistano circostanze di “indifferibilità e urgenza” che si ritiene debbano essere riportate nell’atto notificato; comunque, non sono state previste sanzioni qualora gli atti richiamati siano notificati durante il periodo di sospensione senza che vi siano motivi di urgenza.
Il secondo comma dell’art. 10 del DLgs. 1/2024 stabilisce che resta salva l’applicazione sia dell’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016, il quale ha introdotto la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di trenta giorni per poter beneficiare della definizione con il pagamento delle sanzioni in misura ridotta in caso di avviso bonario emesso rispettivamente a seguito di liquidazione automatica e controllo formale, sia dell’art. 37 comma 11-bis secondo periodo del DL 223/2006, il quale ha previsto che i termini per trasmettere i documenti e le informazioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate siano sospesi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre, con l’eccezione di quelli connessi ai rimborsi IVA e agli accessi dei funzionari.
Dall’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 emerge come la sospensione dei termini per il pagamento sia più lunga rispetto alla sospensione dell’invio degli avvisi bonari, essendo previsto che termini il 4 settembre e non il 31 agosto.
Ovviamente, nessuna sospensione dei termini di pagamento sussiste nel mese di dicembre di ogni anno.
Rammentiamo che i termini per effettuare la liquidazione automatica o il controllo formale, indicati dagli artt. 36-bis del DPR 600/73, 54-bis del DPR 633/72 e 36-ter del DPR 600/73, sono ordinatori e non perentori, quindi la neointrodotta sospensione degli avvisi bonari, quand’anche avesse l’effetto di “spostare in avanti” i menzionati termini, non avrebbe comunque riflesso nella sfera giuridica dei contribuenti.
Nelle procedure indicate, è la cartella di pagamento a dover essere notificata entro i termini decadenziali dell’art. 25 del DPR 602/73.