8 gennaio 2024 – Anche nel 2024 rivalutazione di terreni e partecipazioni con imposta al 16%

L’art. 1 commi 52 e 53 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha previsto la proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni ex artt. 7 e 5 commi 1 e 1-bis della L. 448/2001 posseduti al 1° gennaio da soggetti non imprenditori. Quindi, anche per il 2024 viene sostanzialmente confermata la disciplina prevista per il 2023 e la rivalutazione sarà applicabile alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.
Rispetto all’anno procedente, però, cambiano i termini per aderire all’agevolazione. In sintesi, per le partecipazioni non quotate e i terreni posseduti al 1° gennaio 2024, occorrerà che: un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; entro il 30 giugno 2024 il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva del 16% per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Sulle rate successive alla prima è confermato che sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.
Per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto invece, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 comma 4 lett. a) del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato alla medesima imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Tale valore deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 16% che deve essere versata entro il 30 giugno 2024 ed eventualmente rateizzata secondo quanto illustrato sopra. A questi fini, si utilizza il codice tributo “8057” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione” (ris. Agenzia Entrate 19 maggio 2023 n. 23).
La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni deve essere valutata nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione dei beni.
In merito, occorre evidenziare che: l’imposta sostitutiva del 16% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia oppure sul valore normale delle partecipazioni ex art. 9 comma 4 lett. a) del TUIR; mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%.
Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente, è necessario che l’imposta sostitutiva del 16% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento. Questa verifica si può riassumere nella seguente formula: 16% × valore normale o di perizia < 26% × plusvalenza da cessione.
Si segnala, infine, che l’art. 5 comma 1 lett. h) n. 2 della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) prevede l’introduzione di un’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene.
La previsione mira ad introdurre, a regime, la disciplina in argomento che è stata originariamente introdotta dalla L. 448/2001 e riproposta sistematicamente negli anni successivi.