20 dicembre 2023 – Prestazioni di servizi con ricavi da ripartire

Una delle principali novità introdotte dal nuovo principio contabile OIC 34 è rappresentata dalle modalità di contabilizzazione dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi. Attualmente, l’OIC 15 stabilisce che i crediti originati dalla prestazione di servizi sono rilevati, in base al principio di competenza, quando il servizio è reso, cioè la prestazione è effettuata. Una indicazione speculare è prevista dall’OIC 19 in riferimento ai debiti originati da acquisti di servizi. Le “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” dell’OIC 34 hanno evidenziato che, secondo i partecipanti alle consultazioni in tema di ricavi che hanno preceduto l’emanazione del nuovo principio contabile, in base alle indicazioni degli attuali principi contabili, non era chiaro se i ricavi derivanti da prestazioni di servizi dovessero essere rilevati solo dopo aver terminato la prestazione o se, in alcuni casi, potessero essere contabilizzati in proporzione al lavoro svolto. La questione si pone nelle ipotesi di prestazioni complesse e articolate che siano però oggetto di un unico contratto, con corrispettivo pattuito in modo unitario in riferimento all’intera prestazione. Si pensi, ad esempio, ai servizi di assistenza forniti in modo continuativo, ma anche ai compensi spettanti al Collegio sindacale e ai revisori legali oppure alle spese legali. Il documento OIC 34 stabilisce, ora, che i ricavi derivanti da prestazioni di servizi sono rilevati a Conto economico in base allo stato di avanzamento, se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni: l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita; l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente. Lo stato di avanzamento può essere determinato, in relazione al tipo di operazione e a seconda di quello che conduce a una determinazione attendibile dei servizi prestati, con i seguenti metodi: proporzione tra le ore di lavoro svolto alla data di bilancio e le ore complessive di lavoro stimate per effettuare il lavoro; proporzione tra i costi sostenuti alla data di bilancio e i costi totali dell’operazione stimati; proporzione tra i servizi effettuati alla data di bilancio e i servizi totali previsti nel contratto. Il principio contabile stabilisce, poi, che, nel caso in cui la società non possa fare ricorso al criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio prestato è iscritto a Conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata. Le “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” precisano che l’impostazione del nuovo principio contabile è coerente con quanto stabilito dal documento OIC 23, che, per i lavori in corso su ordinazione, prevede la rilevazione dei ricavi: con il criterio della percentuale di completamento, se sono soddisfatte determinate condizioni (in particolare, la maturazione del diritto al corrispettivo per l’appaltatore via via che i lavori sono eseguiti e la possibilità di misurare attendibilmente il risultato della commessa); ove non siano soddisfatte le predette condizioni, con il criterio della commessa completata. Peraltro, i metodi per la determinazione dello stato di avanzamento previsti dall’OIC 34 sono quelli “tradizionalmente utilizzati per quantificare lo stato di avanzamento dei lavori” (circ. Assonime n. 30/2023). Tanto premesso, appare utile effettuare alcune ulteriori considerazioni in relazione all’entrata in vigore delle disposizioni esaminate. In linea generale, l’OIC 34 si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva. Peraltro, è consentita l’applicazione prospettica, cioè soltanto con riferimento ai contratti stipulati a partire dall’inizio del primo esercizio di applicazione del principio contabile. Lo stesso OIC, con la bozza di risposta pubblicata il 28 novembre 2023 e sottoposta a consultazione pubblica fino all’11 dicembre 2023, ha, poi, precisato che, nonostante non sia prevista la possibilità di adozione anticipata, le disposizioni contenute nell’OIC 34 possono essere applicate già ai fini della redazione dei bilanci 2023, laddove siano compatibili con l’attuale quadro normativo. Nel caso delle prestazioni di servizi, se da un lato la rilevazione in base allo stato di avanzamento prevista dall’OIC 34 assume una certa valenza innovativa, dall’altro lato appare coerente con le indicazioni dell’OIC 23. Ove si volesse valorizzare tale continuità con l’attuale ordinamento contabile, occorre comunque considerare che, ai fini dell’applicazione anticipata delle disposizioni in esame, le previsioni contrattuali dovrebbero stabilire inequivocabilmente la spettanza del corrispettivo in proporzione alla prestazione eseguita, situazione che non pare verificarsi con frequenza con riferimento agli esempi prospettati. In tali casi, appare, quindi, necessaria una attività di modifica e/o integrazione dei contratti stipulati dalla società, al fine di renderli coerenti con le nuove modalità di rilevazione contabile, che saranno applicabili, a questo punto, dal 2024.