Il Ddl. di bilancio 2024 non contempla l’estensione dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 1 comma 44 della L. 232/2016 secondo la quale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Salvo future modifiche al testo o l’inserimento della proroga in altri testi normativi, quindi, a decorrere dal 2024 anche i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti e condotti da CD o IAP concorreranno alla determinazione della base imponibile assoggettata all’IRPEF.
La norma, si ricorda, contenuta nell’art. 1 comma 44 citato, prevede che “Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”.
Si fermerebbe al 2023, quindi, l’esenzione che spettava alle persone fisiche del comparto agricolo (coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali) che dal prossimo anno si troverebbero a dover scontare l’imposta.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 7 aprile 2017 n. 8, § 9, infatti, l’agevolazione di cui all’art. 1 comma 44 della L. 232/2016: è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di CD o IAP i quali producono redditi dominicali ed agrari; non riguarda i soci delle snc e delle sas che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi del comma 1093 dell’art. 1 della L. 296/2006, in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa; è fruibile dai soci delle società semplici agricole che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, redditi fondiari.
Ai sensi della prima disposizione ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 30% a decorrere dal periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5% per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10% per il periodo di imposta 2015.
Ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L. 441/98, invece, la rivalutazione dell’80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario non va applicata nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni e che hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria.