Entro lunedì 18 dicembre 2023 occorre versare la seconda rata dell’IMU per l’anno 2023 (la scadenza “ordinaria” del 16 dicembre cade di sabato), da determinare a norma dell’art. 1 commi 762 e 763 della L. 160/2019.
A tal proposito, si ricorda che per l’immobile abitativo locato con un contratto a “canone concordato”, ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431, l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell’art. 1 comma 754 della L. 160/2019, è ridotta al 75%.
Tale agevolazione, prevista dall’art. 1 comma 760 della L. 160/2019, opera in maniera automatica a prescindere dalla singola delibera comunale che, eventualmente, può prevedere ulteriori riduzioni.
La riduzione si applica innanzitutto ai contratti di cui all’art. 2 comma 3 della L. 431/98 finalizzati a soddisfare le esigenze abitative durature del conduttore e redatti in conformità agli accordi territoriali conclusi tra le associazioni rappresentative delle categorie della proprietà edilizia e dei conduttori. Il canone non può superare i valori prefissati negli accordi stessi e la durata minima non può essere inferiore a tre anni con una proroga di due anni in due anni, fatta salva la facoltà di disdetta o rinuncia al rinnovo ex art. 2 comma 5 della L. 431/98.
L’agevolazione si applica anche ai contratti di locazione di natura transitoria (art. 5 comma 1 della L. 431/98) e a quelli stipulati con studenti universitari (art. 5 comma 2 della L. 431/98). I primi, di durata compresa tra uno e diciotto mesi, servono per soddisfare le esigenze abitative transitorie di carattere oggettivo del locatore o del conduttore, mentre i secondi, previsti nei Comuni sede di università o di corsi universitari distaccati di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore ex RD 1592/33 e L. 508/99, nonché nei Comuni limitrofi, possono essere stipulati, ex art. 3 del DM 16 gennaio 2017, esclusivamente con studenti universitari o di formazione post laurea residenti in un Comune diverso da quello del corso ed avere una durata compresa tra sei mesi e tre anni. In entrambi i casi i contratti devono rispettare i limiti di canone, le pattuizioni e la forma indicati negli accordi territoriali.
I Comuni possono inoltre prevedere ulteriori aliquote più favorevoli per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi territoriali (art. 2 comma 4 della L. 431/98).
Infine, si precisa che, per le abitazioni locate a canone concordato, è venuto meno l’obbligo dichiarativo ai fini IMU, poiché, tramite la piattaforma “Puntofisco”, i Comuni dispongono dei dati delle locazioni registrate.