14 novembre 2023 – Storico o previsionale per la seconda rata di acconto

Fatta eccezione per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori, nel 2022, a 170.000 euro, per i soggetti c.d. “solari” il prossimo 30 novembre scade il termine per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi al 2023 (e delle relative imposte sostitutive e addizionali).
Innanzitutto, ferma restando la necessità che la qualifica di soggetto passivo d’imposta sussista sia nel 2022 che nel 2023, l’obbligo di versamento va verificato sulla base dei consueti importi indicati in dichiarazione.
Ad esempio, l’acconto IRPEF 2023 non va corrisposto se l’importo del rigo “Differenza” (RN34 o RN61 colonna 4, se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello REDDITI 2023 PF è pari o inferiore a 51 euro, mentre l’acconto IRES non è dovuto se l’ammontare indicato nel rigo RN17 (“IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”) del modello REDDITI 2023 SC è pari o inferiore a 20 euro. Neppure l’acconto IRAP è dovuto se il rigo IR21 del modello IRAP 2023 è pari o inferiore a 51 euro (per le società di persone e i soggetti equiparati) o 20 euro (per i soggetti IRES).
Appurata la sussistenza dell’obbligo di versamento, occorre scegliere il metodo di calcolo tra “storico” e “previsionale”.
In base al metodo storico, il calcolo è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite), risultante da specifici righi dei modelli REDDITI e IRAP.
Con il metodo previsionale, invece, il calcolo è effettuato sulla base dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso (al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite).
È possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (es. IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa).
Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio: in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo storico; in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo previsionale. Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri.
In linea di principio, il metodo previsionale è conveniente se si prevede una riduzione dell’imposta relativa al 2023 rispetto a quella dovuta per il 2022, anche se espone al rischio dell’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui il versamento si riveli, a posteriori, insufficiente.
Scelto il metodo di calcolo, occorre ricordare che, se l’importo della prima rata non supera 103 euro, l’acconto è versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.
Si ricorda, inoltre, che, per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), la misura della prima e seconda rata è fissata al 50% (art. 58 del DL 124/2019). Per gli altri, resta ferma la solita misura (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).
Rientrano tra i soggetti ISA i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti (di cui all’art. 12-quinquies commi 3 e 4 del DL 34/2019).
In pratica, si tratta di quei contribuenti che, contestualmente: esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata; dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).
Ricorrendo tali condizioni, sono soggetti al versamento in 2 rate uguali anche i contribuenti che: partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR; applicano i regimi forfetario o di vantaggio; determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.