Il prossimo 30 novembre scade il termine per il primo versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da parte degli imprenditori individuali interessati dalle disposizioni relative all’estromissione agevolata (art. 1 comma 106 della L. 197/2022).
L’agevolazione riguarda i beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale posseduti alla data del 31 ottobre 2022, estromessi mediante comportamento concludente, quale l’annotazione nelle scritture contabili, entro il 31 maggio 2023.
Ordinariamente, l’estromissione degli immobili strumentali effettuata dall’imprenditore individuale rappresenta un’ipotesi di destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 58 comma 3 del TUIR) e in quanto tale comporta il realizzo di una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il valore normale dell’immobile estromesso e il suo costo fiscalmente riconosciuto non ammortizzato (art. 86 comma 3 del TUIR).
Il regime agevolativo in questione permette, come nell’ambito dell’assegnazione agevolata o della trasformazione in società semplice: l’assoggettamento di tale plusvalenza a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari all’8% (nel costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile, da contrapporre al valore normale, si computano gli ammortamenti dedotti sino al 2022); la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
L’Agenzia delle Entrate (circ. 1° giugno 2016 n. 26, cap. IV) ha confermato l’impostazione per cui non si perdono i benefici fiscali nel momento in cui non vi è alcuna imposta sostitutiva da versare, in quanto il valore normale del bene o il valore catastale sono inferiori al costo fiscalmente riconosciuto.
Ove il valore normale risulti inferiore al costo fiscale, peraltro, la necessità di ricorrere alle disposizioni agevolative verrebbe meno, in quanto l’estromissione in regime ordinario non farebbe emergere alcuna plusvalenza (l’eventuale minusvalenza sarebbe invece indeducibile ex art. 101 comma 1 del TUIR).
Se emerge una plusvalenza, il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato (codice “1127”): per il 60% entro il 30 novembre 2023; per il rimanente 40% entro il 30 giugno 2024.
Non sono invece consentite rateizzazioni ulteriori delle somme dovute.
Gli importi a debito possono essere compensati nel modello F24 con crediti tributari e/o contributivi vantati dallo stesso contribuente.
L’eventuale omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’imposta sostitutiva conduce all’iscrizione a ruolo dell’imposta (o della differenza non versata), fatta salva la possibilità di regolarizzare la violazione con il ravvedimento. Le violazioni relative al versamento però non possono far venire meno gli effetti dell’estromissione agevolata che retroagiscono al 1° gennaio 2023.
Per quanto riguarda l’IVA, invece, l’imposta, se dovuta, va versata nei termini ordinari.
L’opzione, pur se effettuata mediante comportamento concludente, di fatto, si perfeziona con l’indicazione dell’operazione nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
Per le estromissioni effettuate entro il 31 maggio 2023, il prospetto – normalmente collocato nel quadro RQ – verrà presumibilmente compilato nel modello REDDITI 2024 mentre non sono richiesti adempimenti nel modello REDDITI 2023 (il quale infatti non presenta il prospetto relativo ai dati per l’estromissione
agevolata).