9 novembre 2023 – La contestazione della violazione inibisce il ravvedimento sui corrispettivi

Il ravvedimento speciale sui corrispettivi telematici, previsto dall’art. 4 del DL 131/2023 relativo alle violazioni derivanti da omessa/infedele memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi telematici ex art. 6 commi 2-bis e 3 del DLgs. 471/97, si pone come norma sostanzialmente derogatoria della disciplina ordinaria.
Infatti, di norma i soggetti destinatari del verbale di constatazione o del PVC sono esclusi dal ravvedimento ordinario per effetto dell’art. 13 comma 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97.
Per detti soggetti il ravvedimento speciale ex art. 4 del DL 131/2023 è, però, ammesso anche con verbale consegnato entro il 31 ottobre 2023, limitatamente alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 e sempre che il ravvedimento avvenga entro il 15 dicembre 2023.
Quindi, nonostante la constatazione della violazione per effetto del PVC o di apposito verbale, i contribuenti potranno ravvedere le violazioni ivi constatate nella misura di 1/5 della sanzione minima.
Restano comunque esclusi dal ravvedimento i soggetti che abbiano ricevuto l’atto di contestazione ex art. 16 del DLgs. 472/97 o la notifica dell’avviso di accertamento del tributo, in base alla regola generale (ex art. 13 comma 1-ter del DLgs. 472/97).
A tali fini quindi si rammenta che la “constatazione” della violazione avviene mediante processo verbale/PVC ex art. 24 della L. 4/1929 a seguito di un’attività di verifica operata sia dalla Guardia di Finanza che dall’Agenzia delle Entrate.
Le violazioni di omessa/infedele memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi telematici, infatti, nella prassi sono largamente diffuse e constatate nell’ambito dei sopralluoghi svolti direttamente presso l’esercente di vendita di beni al dettaglio.
Nell’ambito dell’attività di verifica viene redatto un verbale in cui si constata una violazione che, in un momento successivo, verrà appositamente “contestata” dall’Agenzia delle Entrate o mediante atto di contestazione ex art. 16 del DLgs. 472/97 o con avviso di accertamento.
Solo a seguito del ricevimento di questi ultimi due atti le somme possono essere pagate o potrà essere regolarizzata la situazione, salvo l’art. 4 del DL 131/2023.
L’atto di contestazione separata della sanzione potrebbe dover essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, o centottanta giorni per i contribuenti non residenti.
L’art. 16-bis del DLgs. 472/97 si richiama però espressamente solo alle violazioni dall’art. 6 comma 3 del DLgs. 471/97 in tema di scontrini/ricevute fiscali e non anche a quelle dell’art. 6 comma 2-bis del 471/97, per cui non si può sostenere con certezza che detto termine operi per queste ultime violazioni (ove lo si ritenga non applicabile, ci sarebbe la decadenza quinquennale dell’art. 20 del DLgs. 472/97).
L’atto di contestazione ex art. 16 del DLgs. 472/97 o l’avviso di accertamento implicano l’eventuale accesso agli istituti deflattivi del contenzioso.
In particolare, con l’atto di contestazione ex art. 16 del DLgs. 472/97 il contribuente può: versare gli importi entro il termine per il ricorso beneficiando della definizione agevolata con riduzione delle sanzioni a un terzo dell’irrogato; presentare ricorso entro 60 giorni ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92; presentare deduzioni difensive entro il medesimo termine.
Le deduzioni difensive dell’art. 16 comma 4 del DLgs. 472/97 rendono improcedibile l’eventuale ricorso e l’ente impositore nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione irroga se del caso le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in merito alle deduzioni medesime.
In tal caso si parla di motivazione “rinforzata” in quanto l’ente impositore deve spiegare le ragioni per cui ha ritenuto di non accogliere le doglianze formulate dal contribuente e non limitarsi a mere formule generiche di rigetto.
Ovviamente anche l’atto di irrogazione delle sanzioni impedisce il ravvedimento. Non potrebbe essere diversamente, posto che lo stesso è per sua natura preceduto dall’atto di contestazione.