31 ottobre 2023 – Ripartono oggi i termini per le agevolazioni prima casa

Oggi, 31 ottobre 2023, ricominciano a decorrere i termini relativi alle agevolazioni prima casa, sospesi nel periodo che va dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023.
In concreto, la sospensione riguarda: il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse titolare di diritti reali su un’abitazione già acquistata con il beneficio; il termine di un anno tra il “vecchio” acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
La sospensione concerne anche i termini dell’agevolazione prima casa under 36.
Invece, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non sono sospesi: il termine di 5 anni entro il quale l’alienazione della prima casa determina la decadenza; il termine di 3 anni per l’ultimazione dell’edificio in caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione; il termine di 3 anni per l’accorpamento in caso di acquisto di più immobili da accorpare in uno solo; inoltre, ha precisato che la sospensione non riguarda i termini previsti dall’art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR per l’accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, ma che i divieti imposti dai DPCM emessi per il contenimento dell’emergenza sanitaria possono aver in concreto configurato eventi di forza maggiore, idonei ad evitare la decadenza dalla detrazione.
La sospensione dei termini operava come un “blocco” al loro decorso, impedendo il decorso del termine nel periodo di tempo in cui operava la sospensione medesima.
Pertanto, da oggi, i termini ripartiranno da dove si sono fermati, ovvero da principio se avrebbero dovuto cominciare a decorrere durante il periodo di sospensione.
Facciamo, ad esempio, il caso del contribuente che abbia acquistato, in data 10 aprile 2022, un immobile abitativo con l’agevolazione prima casa, impegnandosi a trasferire la residenza entro 18 mesi dal rogito. Senza la sospensione, egli avrebbe dovuto trasferire la residenza nel Comune entro il 10 ottobre 2023. Invece, il termine di 18 mesi non ha mai cominciato a scorrere, ma comincerà a decorrere solo oggi, 31 ottobre 2023: il contribuente dovrà trasferire la residenza nel Comune in cui ha acquistato la prima casa, entro il 30 aprile 2025.
In pratica, in tutti i casi in cui i termini di prima casa dovevano cominciare a decorrere dopo il 1° aprile 2022 (ma non oltre il 30 ottobre 2023), cominceranno a decorrere dall’inizio oggi, 31 ottobre 2023, sicché: il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza scadrà il 30 aprile 2025; scadranno il 31 ottobre 2024, il termine annuale per la rivendita della ex prima casa, il termine di un anno per il riacquisto dell’immobile da destinare ad abitazione principale (per evitare la decadenza da alienazione infraquinquennale) e il termine di un anno per il riacquisto della prima casa per ottenere il credito d’imposta.