24 ottobre 2023 – Dal 2024 termini anticipati per la presentazione delle dichiarazioni fiscali

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo relativo alla modifica di alcuni adempimenti tributari, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023).
In particolare, l’art. 16 della suddetta L. 111/2023 ha stabilito alcuni criteri per la riforma degli adempimenti tributari, la quale ha come obiettivo, tra l’altro, la razionalizzazione degli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, al fine di rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti.
In tema di dichiarazioni fiscali, particolarmente rilevante risulta l’art. 11 della bozza di DLgs. il quale, modificando l’art. 2 del DPR 322/98, interviene sui termini di presentazione delle stesse.
Nello specifico, con effetto dal 2 maggio 2024, il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP verrebbe anticipato: al 30 settembre (rispetto al 30 novembre attualmente previsto) per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto all’undicesimo mese attualmente previsto) per i soggetti IRES.
Sempre in relazione alle dichiarazioni fiscali, il successivo art. 15 della bozza di DLgs. prevede una progressiva eliminazione dai modelli delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisire autonomamente e delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.
Il DLgs. interviene altresì in merito alle dichiarazioni dei redditi precompilate, per semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti.
In particolare, l’art. 1 del DLgs. prevede che, in via sperimentale dal 2024, l’Agenzia delle Entrate renda disponibile in modo analitico ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le informazioni in suo possesso. Tali informazioni saranno visibili direttamente dai contribuenti in un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e potranno essere confermate o modificate dagli stessi contribuenti. I dati confermati o modificati saranno riportati automaticamente nella dichiarazione dei redditi.
Si prevede inoltre che le suddette informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria saranno progressivamente rese disponibili anche ai soggetti delegati, vale a dire ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, ai CAF e ai professionisti abilitati.
Sempre in ottica di semplificazione degli adempimenti dichiarativi, l’art. 2 comma 2 della bozza di DLgs. stabilisce che, a decorrere dal 2024, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possano adempiere agli obblighi dichiarativi presentando il modello 730 direttamente, a un CAF o a un professionista abilitato, con le modalità di cui all’art. 51-bis del DL 69/2013, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.
Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il versamento deve essere effettuato entro i termini previsti dall’art. 17 del DPR 435/2001 (versamenti derivanti dai modelli REDDITI).
Ai fini del versamento delle suddette somme, in caso di presentazione della dichiarazione direttamente all’Agenzia delle Entrate, l’applicativo della dichiarazione precompilata mette a disposizione la delega di pagamento (modello F24), che può essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo.
L’art. 19 del DLgs. in esame prevede, infine, un’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della dichiarazione precompilata stabilendo che, a decorrere dall’anno prossimo, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, utilizzando le informazioni e i dati disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da soggetti terzi e quelli contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta.