10 ottobre 2023 – Elettrico, ricariche nei redditi

L’Amministrazione finanziaria è recentemente tornata ad occuparsi, sotto il profilo tributario, dei servizi capaci di favorire il trasporto sostenibile dei dipendenti. La risp. n. 421/2023 si è soffermata sul trattamento fiscale da riservare al rimborso erogato dal datore di lavoro ai dipendenti per le spese sostenute per la ricarica delle auto ibride o elettriche assegnate a uso promiscuo. L’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la rilevanza di tali rimborsi ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Nell’ipotesi dell’auto assegnata in uso promiscuo al dipendente, l’art. 51, comma 4, lett. a), Tuir, modificato dalla legge di bilancio 2020, ha rimodulato e graduato la tassazione forfettaria di tali veicoli, prevedendo diverse percentuali, in funzione delle emissioni di anidride carbonica. La nuova disciplina di calcolo, da un lato, penalizza le assegnazioni di auto inquinanti e, dall’altro, premia le assegnazioni di auto “ecologiche”. Difatti, per le autovetture meno inquinanti, costituite, essenzialmente, dai modelli elettrici o ibridi, viene previsto il beneficio fiscale di maggior favore, con una percentuale di moltiplicazione limitata al 25%, inferiore anche rispetto alla disciplina previgente.
L’Agenzia ha riconosciuto la rilevanza fiscale del rimborso della spesa per la ricarica elettrica dell’auto in uso promiscuo, in ossequio al principio di onnicomprensività, poiché gli stessi non sarebbero qualificabili come rimborsi di spese sostenute nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, né potrebbe rientrare nelle deroghe previste per i rimborsi analitici delle spese per trasferte.
È stata esclusa la qualificazione di tali rimborsi come fringe benefit; gli stessi non potrebbero, dunque, considerarsi esenti fino al limite previsto dal comma 3 (il quale si attesta, in via ordinaria, in 258,23 euro annui e, limitatamente al 2023 e ai dipendenti con figli a carico in 3.000 euro annui).
Tale servizio riuscirebbe, ad opinione dell’Agenzia, a perseguire un’importante finalità di educazione ambientale, incoraggiando e guidando i dipendenti a buone pratiche che favoriscono la riduzione delle emissioni di CO2; esso può, dunque, beneficiare del regime di esenzione previsto dall’art. 51, comma 2, lett. f), Tuir.