18 settembre 2023 – Col nuovo dazio doganale ambientale collaborazione tra importatori e fornitori

Il 15 settembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il regolamento 1773/2023. Per monitorare accuratamente i processi di produzione e adempiere agli obblighi derivanti dal meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM), i gestori degli impianti dovranno fornire informazioni dettagliate agli importatori che le riporteranno in sede di dichiarazione. La Commissione Ue dà sanzioni certe, entro limiti ben definiti, per chi non dovesse assolvere correttamente gli obblighi di comunicazione previsti dalle norme unionali.
Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) è il nuovo dazio doganale ambientale, introdotto dal Reg. Ue 956/2023, in vigore dallo scorso 17 maggio. Si tratta di un meccanismo di tassazione alle frontiere delle emissioni di carbonio, una misura che fa parte del progetto “fit for 55%”, voluto dal legislatore Ue, un insieme di politiche ambientali programmatiche approvate lo scorso 18 aprile per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi climatici, nell’ambito del nuovo corso europeo (c.d. “green deal”). Nello specifico, l’Unione europea si è riproposta di ridurre, entro il 2030, i gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli misurati negli anni 90.
Il CBAM interesserà l’import di alcuni prodotti molto rilevanti per l’economia nazionale. Inizialmente saranno assoggettati al tributo cemento, ferro, acciaio, idrogeno, alluminio, fertilizzanti ed elettricità. La Commissione europea, tuttavia, ha previsto un rapido allargamento del catalogo delle merci interessate. Indirettamente verranno da subito coinvolti anche tutti quei settori, come l’automotive, che già si approvvigionano delle suddette materie prime nell’ambito delle proprie catene di valore.
L’introduzione del CBAM sarà graduale. Dopo un primo periodo transitorio, dal 1° gennaio 2006 gli importatori Ue saranno obbligati ad acquistare dei certificati (certificati CBAM) il cui valore corrisponderà alle emissioni di Co2 relative ai beni importati.
La prima dichiarazione (o relazione) CBAM dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Dogane entro il 31 gennaio 2024. Ogni importatore avrà l’obbligo di indicare il Paese di origine delle merci e i dati utili a identificare l’impianto in cui sono stati prodotti tali beni.
La Commissione richiede una necessaria e continua collaborazione tra importatori e fornitori dei beni soggetti al regolamento. Gli importatori dovranno, infatti, garantire che i gestori degli impianti, ossia i loro fornitori extra-Ue, mettano “tempestivamente” a disposizione le informazioni relative ai limiti di sistema dei processi di produzione, compresi i dati sulle emissioni a livello dell’impianto, le emissioni attribuite dei processi di produzione e le emissioni incorporate delle merci. Tali dati sono ritenuti fondamentali per adempiere gli obblighi di comunicazione.
Le dichiarazioni inviate dagli importatori verranno raccolte nel registro transitorio CBAM. Tale registro, di fatto, sarà un database elettronico e consentirà la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione europea, le Autorità doganali e i dichiaranti.