14 settembre 2023 – Social bonus: la natura del benefattore determina la misura dell’agevolazione

Il social bonus rientra tra le forme di sostegno introdotte dalla Riforma del Terzo settore per sostenere gli enti nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Si tratta di agevolazioni fiscali destinate a tutti coloro che effettuano liberalità per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli Ets. Tali liberalità devono essere effettuate mediante sistemi di pagamento tracciabili e riportare nella causa del versamento il riferimento al social bonus, all’Ets beneficiario e all’oggetto dell’erogazione.
L’agevolazione è costituita da un credito d’imposta che spetta a tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, enti o imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
La natura del benefattore determina la misura del bonus, che è pari al 65% dell’erogazione per le persone fisiche e al 50% per le società e gli enti.
Tutti gli offerenti devono utilizzare il credito d’imposta in tre quote annuali di pari importo.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata la liberalità, fermo restando che la quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi successivi, fino a completo esaurimento.
Il credito relativo alle liberalità dei titolari di reddito di impresa, invece, deve essere utilizzato in compensazione mediante il Modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la liberalità; in caso di mancato utilizzo della quota annuale, l’importo residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi. Il bonus non rileva né ai fini delle imposte sui redditi, né dell’Irap.