Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e atti di recupero divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, vengono rimessi nei termini entro il 30 aprile. E’ l’effetto dell’aggiornamento delle regole della tregua fiscale inserito nel decreto legge 34/23. A chiarirlo è il direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto M. Ruffini, nella memoria sull’atto normativo depositata ieri in commissione finanze della camera. La rimessione in termini consente ai contribuenti di definire con le sanzioni ridotte a un diciottesimo gli atti di accertamento scaduti nel predetto lasso di tempo, purché tale definizione avvenga entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione in commento, quindi entro il 30 aprile 2023.