Non solo viene triplicato, come già esposto, il credito per i consumi di energia elettrica ma sale la misura anche di quello previsto per le imprese propriamente energivore, per quelle gasivore e anche per quelle ad alto utilizzo di gas (di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 della bozza del decreto). La misura dei tax credit in precedenza pari al 25% dei consumi effettivamente sostenuti sale di 15 punti percentuali arrivando al 40% (sempre relativamente ai consumi energetici sostenuti e competenza dei mesi di ottobre e novembre). Va evidenziato che i crediti in commento, replicando la struttura normativa delle precedenti versioni, di cui l’ultima contenuta nel dl aiuti bis il decreto legge 115/2022, sono utilizzabili in compensazione oppure cedibili a terzi. A differenza di quanto però stabilito nel citato dl aiuti bis i tempi di utilizzo seppur non ancora definiti risultano più lunghi della precedente scadenza fissata al 31 dicembre 2022 a soli tre mesi dal periodo dei “consumi”. I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure cedibili a terzi entro il 31 marzo 2023 oppure il 30 giugno 2023. Previsti nuovi aumenti nei prossimi mesi.