Tra le fattispecie disciplinate dal documento OIC 34 (che si applica a partire dai bilanci 2024) rientrano le vendite con diritto di reso.
In via preliminare, si ricorda che, ai sensi dell’art. 2425-bis comma 1 c.c., “i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi”.
Avuto riguardo, in particolare, ai ricavi di vendita di beni o di prestazione di servizi relativi alla gestione caratteristica, l’OIC 12 precisa che le rettifiche dei ricavi (sia di competenza dell’esercizio, che relativi ad esercizi precedenti) sono portate a riduzione della voce “A.1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del Conto economico, ad eccezione delle rettifiche derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, da rilevare in base all’OIC 29.
Tanto premesso, nel regime previgente alla pubblicazione dell’OIC 34, l’OIC stabiliva che, ove la società avesse un obbligo contrattuale (o in base agli usi del settore) di provvedere al ritiro dei prodotti rimasti invenduti, doveva iscrivere un fondo per oneri.
Tali indicazioni sono state eliminate tramite gli emendamenti ai principi contabili nazionali rilasciati in concomitanza con la pubblicazione del nuovo principio contabile.
La fattispecie risulta, infatti, attualmente disciplinata dal documento OIC 34, che stabilisce, in primo luogo, che per diritto di reso si intende il diritto del cliente di restituire un bene funzionante a fronte del rimborso dell’importo pagato.
Si tratta, cioè, dei casi (sia nell’ambito delle vendite B2C, in special modo nelle vendite on line, sia nell’ambito delle vendite B2B) in cui il diritto di reso è concesso per motivazioni di natura commerciale.
Non si rientra, invece, nelle vendite con diritto di reso ove i beni restituiti siano non funzionanti o difettosi, fattispecie riconducibile alle vendite con garanzia.
Ciò detto, il principio contabile distingue: le vendite per le quali occorre effettuare una valutazione puntuale (cioè per singola vendita) del rischio di restituzione del bene, come accade tipicamente per i beni unici o personalizzati; dalle vendite che si prestano a una valutazione per massa (cioè complessiva su tutte le vendite di beni simili) del rischio di restituzione del bene, come accade tipicamente per i beni fungibili.
Nella prima ipotesi, i ricavi sono rilevati a Conto economico al momento della vendita solo se il venditore è ragionevolmente certo che il cliente non restituirà il bene.
In pratica, come evidenziato dalla circ. Assonime n. 30/2023, “il rischio di reso, che permane sul venditore, viene considerato come un elemento che impedisce di considerare soddisfatto il requisito del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici all’acquirente, e che, quindi, non consente di considerare conseguito il ricavo”, che “per questo motivo non deve essere rilevato”.
Pertanto, qualora vi sia la ragionevole certezza che il cliente non restituirà il bene, si rileva il credito con contropartita il ricavo per il suo intero importo. In presenza, invece, del rischio di reso, il ricavo è rilevato solo al termine del periodo concesso per la restituzione.
Secondo la circ. Assonime n. 30/2023, fino a tale momento “l’importo incassato o il credito verso il cliente vengono iscritti in contropartita di una passività”, che la dottrina identifica in un fondo oneri.
Nella diversa ipotesi in cui la società effettua una valutazione per massa del rischio di reso, il documento OIC 34 stabilisce che occorre ridurre il ricavo rilevato a Conto economico, rilevando in contropartita un fondo oneri.
In sostanza, a differenza del caso di valutazione puntuale (in cui non viene rilevato nessun ricavo “se non ragionevolmente certo”), in caso di valutazione per massa, “la società rileva comunque i ricavi relativi alle vendite realizzate, ma tali ricavi sono espressi al netto di un fondo rischi ed oneri futuri”, cioè sono rettificati “degli importi che si prevede di dover restituire ai clienti che esercitano il diritto di restituzione” (circ. Assonime n. 30/2023).
La novità rispetto all’impostazione del precedente OIC 31 risiede nella contropartita a Conto economico del fondo, che è costituita dalla riduzione dei ricavi (anziché da costi, come in passato).
La contabilizzazione di una vendita con diritto di reso comporta, poi, in caso sia di valutazione puntuale che per massa, il ripristino del bene venduto, che è iscritto, in una voce separata tra le rimanenze, se rilevante, al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino (se attendibilmente determinabile) oppure al costo medio del bene venduto.
In questo modo, il bilancio rappresenta una passività pari all’effettivo ammontare che si prevede di dover rimborsare al cliente.
Sono previste, comunque, alcune semplificazioni per società con bilancio abbreviato e micro imprese, che possono evitare il ripristino del bene venduto e iscrivere in riduzione dei ricavi un fondo oneri per un importo pari alla differenza tra l’importo che si prevede di rimborsare al cliente e il costo del bene venduto che si prevede di ricevere.