È disponibile il Manuale Unioncamere per l’accreditamento alla consultazione del registro del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 normativa antiriciclaggio). L’accesso alle informazioni sul titolare effettivo è consentito ai soggetti preposti all’adeguata verifica e il manuale operativo di Unioncamere fornisce le informazioni per presentare la richiesta di accreditamento da parte di tali soggetti che consentirà loro di consultare le informazioni sui titolari effettivi. A seguito dell’accreditamento i soggetti obbligati potranno richiedere i documenti informativi sulla titolarità effettiva tramite la funzione presente nell’apposita pagina del portale dedicato https://titolareeffettivo.registroimprese.it.
Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari. Le entità tenute all’individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono: le imprese con personalità giuridica (i principali soggetti coinvolti nella comunicazione dei dati sono: società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative); le persone giuridiche private (i soggetti coinvolti nella comunicazione dei dati sono le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato); i trust e gli istituti giuridici affini ai trust (gli istituti coinvolti nella comunicazione dei dati sono: trust in possesso di codice fiscale, residenti in Italia o non residenti, ma con redditi prodotti in Italia, o enti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust).
Allo stato attuale, quindi, i soggetti che possono accedere ai dati dei titolari effettivi sono: autorità (articolo 5 Dm 55/2022); soggetti obbligati (articolo 6 Dm 55/2022); soggetti legittimati da un interesse giuridico rilevante e differenziato per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (articolo 21, 4 comma, lett. d-bis Dlgs 231/2007, articolo 7, 2 comma, Dm 55/2022, Dm 16/03/2023 e Dm 20/04/2023).
Mentre l’accesso da parte: delle autorità avviene previa stipulazione di apposita convenzione con Unioncamere; dei soggetti legittimati avviene a seguito della presentazione di una specifica richiesta motivata; dei soggetti obbligati è prevista un’apposita procedura preliminare di accreditamento.
I soggetti obbligati tenuti all’adeguata verifica della propria clientela sono una categoria quanto mai ampia e variegata (articolo 3 del Dlgs. 231/2007). Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari: le banche; Poste italiane; gli istituti di moneta elettronica; gli istituti di pagamento; le società di intermediazione mobiliare; le società di gestione del risparmio; le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare; gli agenti di cambio; gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB; Cassa depositi e prestiti; le imprese di assicurazione; gli intermediari assicurativi; i soggetti eroganti micro-credito; i confidi e gli altri soggetti di cui all’articolo 112 TUB; le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB; i consulenti finanziari.
La richiesta di consultazione consiste in una richiesta di accreditamento da presentarsi online alla Camera di Commercio territorialmente competente. È possibile delegare anche a propri collaboratori la consultazione dei dati del titolare effettivo. L’accreditamento vale 2 anni e può essere rinnovato alla sua scadenza.
La richiesta di consultazione consiste in una richiesta di accesso al dato che deve essere motivata relativamente ad ogni entità giuridica, da presentarsi online alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Le istanze di accreditamento vengono presentate dai soggetti obbligati e non obbligati tramite il sito web a ciò dedicato https://titolareeffettivo.registroimprese.it.
Per sottomettere la richiesta di accreditamento il soggetto obbligato deve compiere i seguenti passaggi: accesso al portale dedicato tramite Spid (identità digitale), Cns (carta nazionale servizi), carta di identità digitale (Cie); compilazione del modello online con le informazioni necessarie all’accreditamento; facoltà di indicare propri delegati ad accedere e a consultare la banca dati dei titolari effettivi e di indicare un referente operativo che – oltre ad essere un delegato a tutti gli effetti – viene anche autorizzato alla gestione degli altri delegati (nomina/revoca); verificare la correttezza del documento dell’autodichiarazione generato dal sistema e inviato alla propria casella Pec in modo che il soggetto obbligato, prima di inviare l’istanza di accreditamento, abbia la piena consapevolezza di quanto si accinge a dichiarare sotto la propria personale responsabilità; invio dell’istanza sottoscritta tramite sessione autenticata.
È altresì prevista, per i soggetti obbligati persone giuridiche, la figura dell’“addetto alla compilazione della richiesta” (ad es. il proprio consulente di fiducia): in tal caso l’autodichiarazione generata dal sistema dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto obbligato persona giuridica e inoltrata attraverso le funzionalità messe a disposizione dal portale.
La richiesta di accreditamento in quanto istanza rivolta alla Pubblica Amministrazione è soggetta ad imposta di bollo nella misura di 16 euro da assolversi con le modalità che sono illustrate direttamente nel Portale dedicato, modalità che saranno oggetto di ulteriore implementazione nelle fasi successive all’avvio del servizio.