9 gennaio 2025 – Il principio di cassa allargato: pagamenti entro l’11 gennaio

Subito dopo l’avvio del nuovo anno, i contribuenti si trovano immediatamente alle prese con scadenze e adempimenti fiscali. Nei primi giorni del 2025 si deve tenere conto dell’applicazione del c.d. principio di “cassa allargato” di cui all’art. 51 del TUIR.
La disposizione citata prevede che: “Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.”
Si consideri, ad esempio, il caso in cui la retribuzione relativa al mese di dicembre venga pagata l’11 gennaio 2025. In questo caso, il datore di lavoro dovrà certificare, nella Certificazione Unica 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024), di aver corrisposto nell’anno 2024 la retribuzione relativa al mese di dicembre.
Si tratta, in effetti, di una finzione giuridica, in quanto i redditi di lavoro dipendente devono essere assoggettati a imposizione in base al principio di cassa, cioè nel periodo d’imposta in cui risultano effettivamente percepiti (incassati). Nel caso in esame, il reddito è stato percepito l’11 gennaio dell’anno successivo, ma per effetto di una previsione di legge si considera come se il pagamento fosse stato effettuato nel precedente periodo d’imposta 2024. Dal punto di vista contabile, l’impresa rileverà la retribuzione di dicembre in base al principio di competenza al 31 dicembre 2024 e l’avvenuto pagamento l’11 gennaio 2025.
Se, invece, il pagamento dovesse essere effettuato dopo il 12 gennaio 2025, il reddito dovrà essere certificato nel Modello di Certificazione 2026 (relativo al periodo d’imposta 2025). A sua volta, il lavoratore dipendente, ove tenuto alla presentazione del Modello Redditi, dovrà dichiarare il reddito nel modello relativo al periodo d’imposta 2025. Ciò, come detto, in quanto i redditi di lavoro dipendente devono essere assoggettati a tassazione in base al principio di cassa.
Per quanto riguarda, invece, i profili contabili, l’impresa dovrà comunque rilevare la retribuzione relativa al mese di dicembre per competenza nel precedente anno 2024, anche se gli obblighi relativi al sostituto d’imposta interesseranno il successivo anno 2025.
Quest’anno, il 12 gennaio 2025 cade di domenica, ma il termine relativo all’applicazione di tale principio si ritiene non possa essere prorogato. Il differimento al primo giorno successivo a quello festivo riguarda i versamenti di imposte e contributi e di ogni altro adempimento fiscale. Tuttavia, come detto, la scadenza del 12 gennaio non si ritiene possa essere considerata, nel caso specifico, un adempimento fiscale.
Il medesimo principio trova applicazione anche per il pagamento dei compensi ai collaboratori e agli amministratori i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente. Invece, la norma non si applica agli amministratori i cui compensi sono attratti nei redditi di lavoro autonomo e vengono fatturati, in quanto il professionista è in possesso del numero di partita IVA.
Per gli amministratori, però, diversamente dai lavoratori dipendenti, sussiste perfetta simmetria tra il momento di deducibilità del costo (per l’impresa) ai fini fiscali e il momento in cui l’amministratore/collaboratore, non in possesso del numero di partita IVA, è tenuto a dichiarare il relativo compenso. Ciò, in quanto ai fini fiscali, i compensi spettanti agli amministratori possono essere considerati in deduzione nell’anno in cui viene effettuato il pagamento. Infatti, l’art. 95, comma 5 del TUIR prevede che: “I compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.”
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circ. n. 57/E del 2001 che il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore coincide con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante, applicando nella sostanza il principio di cassa allargato. Pertanto, se il compenso di dicembre 2024 viene corrisposto entro il 14 gennaio 2025, l’impresa considererà in deduzione ai fini fiscali i predetti compensi nell’anno 2025, così come l’amministratore dovrà dichiarare i compensi nel medesimo periodo d’imposta. Solo ai fini della redazione del bilancio di esercizio, i predetti compensi dovranno risultare da tale documento relativo all’esercizio 2024.