La versione definitiva della legge di bilancio 2024, pubblicata sulla G.U. come L. 213/2023 e in vigore dal 1° gennaio 2024, conferma la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. La disposizione non ha subito modifiche nell’iter parlamentare.
La norma ricalca in gran parte quella prevista, in passato, dall’art. 7 commi 9-14 della L. 488/99 (legge finanziaria 2000). Si ritiene, quindi, di poter far riferimento, ove ancora attuali, ai chiarimenti di fonte ufficiale (cfr. C.M. 1° giugno 2000 n. 115) e di categoria (cfr. circ. Assonime 24 maggio 2000 n. 39, § 12) a suo tempo emanati. La possibilità di aderire all’adeguamento riguarda il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).
Sotto il profilo soggettivo, la facoltà è limitata agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, agli OIC adopter. Si ritengono in ogni caso escluse dalla regolarizzazione le imprese con contabilità semplificata, posta l’impossibilità di fruirne alla luce del criterio di imputazione temporale delle rimanenze.
Operativamente, l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite: l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi; l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
Nel caso di eliminazione di esistenze iniziali, occorre provvedere al versamento: dell’IVA; di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.
È previsto che l’IVA sia determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto.
L’aliquota media IVA verrebbe determinata – tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra: l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili; il volume d’affari.
Quindi, in buona sostanza, il costo dell’adeguamento, a titolo di IVA, sarebbe dato dal seguente prodotto: aliquota media IVA per il 2023 x valore eliminato x coefficiente di maggiorazione.
In relazione all’imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra: il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione; il valore del bene eliminato.
Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, il contribuente dovrà provvedere al pagamento della citata imposta sostitutiva del 18% da calcolarsi sul nuovo valore iscritto.
In ogni caso, l’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP. In occasione della precedente regolarizzazione, la C.M. n. 115/2000 (§ 4.1) si era pronunciata altresì per l’indeducibilità dell’IVA dovuta per effetto dell’adeguamento. Andrebbe confermato che analoga impostazione vale con riferimento alla presente regolarizzazione.
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (cioè, nei modelli REDDITI e IRAP 2024).
Le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo: la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023; la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere: in pratica, come chiarito dalla C.M. n. 115/2000 (§ 8), il minor o maggior valore indicato per le esistenze iniziali relative al 2023 non determina l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative (quali, ad esempio, quelle per l’irregolare tenuta delle scritture contabili o la presentazione di dichiarazione infedele, ecc.).
I valori risultanti a seguito della regolarizzazione sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti (e, dunque, al 2022 o ad anni anteriori). L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024.
Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.