A seguito dei numerosi problemi tecnici che i dichiaranti CBAM hanno riscontrato nella compilazione e trasmissione della prima dichiarazione trimestrale, la Commissione Ue, con l’avviso pubblicato dalla “Direzione Taxation and Customs Union” il 29 gennaio scorso, ha disposto una proroga di ulteriori 30 giorni per completare la procedura.
In condizione di tale avviso, a partire dal 1° febbraio, è stata resa disponibile sul Registro transitorio una nuova funzionalità, che consente agli operatori di richiedere una “presentazione differita”. La proroga di 30 giorni non esclude, tuttavia, la necessità di segnalare tempestivamente i problemi rilevati nella compilazione o nella trasmissione della relazione periodica. La Commissione, infatti, con il medesimo avviso invitava tutti gli operatori a rispettare la scadenza del 31 gennaio, chiarendo che non sarebbero state irrogate sanzioni ai soli dichiaranti in grado di dimostrare le difficoltà intercorse nel procedimento dichiarativo.
Dal 1° ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2025, gli importatori interessati dal tributo ambientale legato alle emissioni di carbonio, sono tenuti a presentare una relazione trimestrale, all’interno della quale devono essere raccolti i dati sulle c.d. emissioni incorporate, intendendosi per esse sia quelle dirette, connesse a processi di riscaldamento, combustione e raffreddamento, sia quelle indirette, legate cioè al consumo di energia elettrica. Ulteriori dati che devono necessariamente essere inseriti nella relazione riguardano: l’origine, il codice di classifica doganale e le quantità di merce importata, le informazioni relative al proprio stabilimento e i processi produttivi ivi effettuati, nonché il prezzo del carbonio praticato nel Paese dove è situato lo stabilimento.
Le relazioni CBAM trimestrali sono raccolte all’interno del Registro transitorio, reso operativo dalla Commissione Ue già a partire dall’inizio dello scorso dicembre. Per ogni trimestre, la relazione deve essere inviata entro la fine del mese successivo al termine del trimestre stesso. L’invio della prima relazione, pertanto, era previsto entro il 31 gennaio 2024.
Tuttavia, moltissimi dichiaranti CBAM hanno rilevato alcuni problemi tecnici del sistema, dovuti al malfunzionamento del meccanismo di coordinamento dei diversi sistemi informatici doganali dei Paesi membri dell’Unione europea. Tali problematiche hanno impedito e stanno impedendo di presentare le relazioni inerenti alle importazioni di merci CBAM nel primo trimestre (ottobre-dicembre 2023).
È interesse degli importatori pervenire a una relazione trimestrale che riporti dati il più possibile corrispondenti alla realtà. Al termine del regime transitorio, infatti, sulla base dei valori delle emissioni incorporate riportati nelle relazioni trimestrali (che diventeranno annuali dal 2026) dovranno essere acquistati i certificati CBAM. In molti casi, tuttavia, risulta difficile risalire ai dati relativi alle emissioni legate alla produzione, poiché spesso non esiste un vero e proprio contatto diretto tra importatore e fornitore, bensì solo un rapporto commerciale tra importatore ed esportatore. Il Regolamento Ue di esecuzione 2023/1773 ha cercato di ovviare a queste ipotesi, prevedendo diversi sistemi di monitoraggio dei dati necessari alla compilazione della relazione CBAM.
In deroga, fino al 31 dicembre 2024, per ciascuna importazione di merci per la quale il dichiarante non disponga di tutte le informazioni relative a emissioni dirette e indirette, il dichiarante può utilizzare differenti metodologie di stima, compresi i valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione Ue per il periodo transitorio, oppure eventuali altri valori forfetizzati.
Molti dichiaranti CBAM che sono riusciti a trasmettere la prima relazione trimestrale entro il termine, nonostante i numerosi problemi tecnici, hanno fatto uso di tali informazioni forfetarie. È necessario ricordare, tuttavia, che i valori predefiniti sono basati su forfetizzazioni, per lo più al rialzo, delle emissioni connesse a un determinato processo produttivo.
Si rammenta, infine, che, l’art. 9 del Reg. Ue 2023/1773 prevede la possibilità di modificare la relazione già presentata entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento. In deroga, per i primi due trimestri sarà possibile modificare la dichiarazione fino al termine di presentazione della terza relazione CBAM (31 luglio 2024). Inoltre, in caso di motivata richiesta del dichiarante, si può essere autorizzati a ripresentare la relazione o a correggerla entro un anno dalla fine del trimestre di riferimento.
Occorre prestare attenzione anche ai profili di responsabilità giuridica derivante da eventuali errori nella compilazione delle dichiarazioni trimestrali. Sul punto è intervenuta la Commissione europea con le FAQ del 29 novembre 2023, prevedendo che la responsabilità gravi tanto sugli importatori quanto sui titolari degli adempimenti legati al CBAM. La Commissione ricorda, tuttavia, che gli importatori possono decidere di nominare un rappresentante doganale indiretto che, se accetta di adempiere all’obbligo di comunicazione, dovrà fornire il proprio numero EORI durante l’importazione e di assumere gli obblighi CBAM al posto dell’importatore.