9 dicembre 2024 – Avvisi bonari: novità del 2025

L’articolo 03 del D.Lgs. 108/2024 ha introdotto, con decorrenza dal 01/01/2025, importanti novità riguardo alla scadenza dei versamenti per la definizione degli avvisi bonari.
Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modifiche: agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; all’articolo 3-bis: al comma 2, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In questo caso, l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.»; all’articolo 15-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine previsto»; agli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; all’articolo 54-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; all’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole «decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito» sono sostituite dalle seguenti: «è ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell’invito»; all’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «di trenta giorni» sono soppresse; Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Vanno innanzitutto individuati gli atti soggetti a questa nuova scadenza, che si riferiscono agli atti (avvisi bonari) elaborati a partire dal 01/01/2025.
Per tali atti, quando ricevuti tramite raccomandata dal contribuente, il termine per il versamento passa dagli attuali 30 giorni a 60 giorni, come indicato al punto 1 lettera a) del D.Lgs. 108/2024 sopra citato.
Nel caso in cui invece l’avviso di irregolarità da controllo automatizzato venga ricevuto dall’intermediario, il termine per il versamento passa dagli attuali 60 giorni a 90 giorni. Resta invariato il termine di 30 giorni che l’intermediario ha per notificare l’avviso al contribuente.
Si propone di seguito uno schema riassuntivo dei nuovi termini per i versamenti degli atti: Controllo automatizzato → Raccomandata al contribuente → 60 giorni → Pagamento; Controllo automatizzato → Comunicazione all’intermediario → 30 giorni → Comunicazione al contribuente → 90 giorni → Pagamento.
Inoltre, viene prolungato di ulteriori 30 giorni anche il termine entro cui il contribuente può fornire i chiarimenti all’Agenzia, tramite il sistema Civis, che quindi dal 01/01/2025 passa a 60 giorni (prima erano 30) dalla data di ricezione della comunicazione.
Va ricordato che anche nel caso di versamento in forma rateale, viene esteso da 30 a 60 giorni il termine per il versamento della prima rata, sempre con riferimento alla data di ricezione della comunicazione.
Con riferimento invece al termine entro cui il debito verrà iscritto a ruolo nel caso di mancato pagamento, anche in questo caso ci sarà un differimento del termine di 30 giorni.