9 dicembre 2024 – Acconto IVA alla cassa entro il 27 dicembre 2024

Scade venerdì 27 dicembre 2024 il termine di versamento dell’acconto IVA dovuto per il 2024 (art. 6 legge 29 dicembre 1990, n. 405). Sono obbligati al versamento i contribuenti soggetti passivi IVA che effettuano liquidazioni periodiche, i quali, ai fini della determinazione dell’ammontare dovuto, potranno scegliere il metodo più conveniente tra quelli previsti dalla norma: metodo storico, metodo previsionale o metodo analitico (o calcolato). Il versamento non è dovuto se, indipendentemente dal metodo adottato, risulta dovuto un ammontare inferiore a 103,29 euro.
L’acconto IVA calcolato con metodo storico prevede il versamento dell’88% dell’ammontare a debito dell’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente (2023). Tale metodologia di calcolo, fondandosi sui valori storici, è l’unica che consente di effettuare il versamento nella certezza di adempiere compiutamente all’obbligazione, evitando il rischio di sanzioni.
Se l’ammontare dovuto con criterio storico appare essere troppo elevato rispetto a quello che si presume essere il saldo dell’ultima liquidazione periodica dell’anno (per i contribuenti a liquidazione IVA mensile), o il saldo della dichiarazione IVA annuale (per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale), è possibile fare ricorso al metodo previsionale, che prevede il versamento dell’88% dell’importo che si prevede di dover versare con l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso (2024). Si osservi che, laddove il saldo effettivo risultasse poi superiore a quello sul quale si è ipotizzato il conteggio, le minori somme versate dovranno essere regolarizzate, con sanzioni, che potranno essere ridotte ricorrendo al ravvedimento operoso. A tal proposito si evidenzia il fatto che, per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale, ai fini del conteggio previsionale, rileva il saldo della dichiarazione IVA annuale, saldo che, come noto, può essere influenzato da una molteplicità di variabili oltre che dal saldo IVA emergente dalla consueta contabilizzazione delle fatture, quali, ad esempio, la rideterminazione su base annuale dell’imposta dovuta in caso di adozione di regimi “base da base”, oppure la ventilazione dei corrispettivi; in questi casi è necessario essere molto prudenti nell’adozione del criterio previsionale, poiché le rettifiche effettuate in sede di dichiarazione annuale sono difficilmente ipotizzabili in corso d’anno. Sempre nell’ottica dell’acconto determinato con criteri previsionali da parte dei contribuenti a liquidazione IVA normale, un ulteriore aspetto da attenzionare è la rettifica IVA di cui all’articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, cui sono tenuti i soggetti che intendono adottare, dal 2025, il regime forfettario.
Ulteriormente, è possibile ricorrere al metodo analitico o metodo calcolato, che prevede il versamento del 100% del debito emergente da una liquidazione IVA dedicata all’acconto IVA, al 20 dicembre 2024 (articolo 6 comma 3 bis legge 405/1990). Con l’applicazione del metodo analitico o calcolato rilevano, per i contribuenti mensili, le operazioni rilevanti del periodo 1° dicembre – 20 dicembre 2024. Per i trimestrali, invece, il periodo di riferimento è compreso tra il 1° ottobre e il 20 dicembre 2024.
Si presti attenzione al fatto che nel calcolo con metodo analitico o calcolato è previsto un diverso trattamento per le operazioni passive e le operazioni attive. Deve infatti essere considerata, in sede di liquidazione al 20 dicembre, l’IVA detraibile assolta sugli acquisti che emerge dalle fatture ricevute e contabilizzate entro tale data, mentre per quanto riguarda l’IVA esigibile sulle operazioni attive occorre tenere in considerazione quella sulle operazioni effettuate entro la medesima data (per esempio, rileva anche l’IVA dovuta su una cessione di beni mobili effettuata entro il 20 dicembre 2024, anche se non ancora fatturata, che a tale data è documentata solo dal documento di consegna). I contribuenti che hanno optato per il regime IVA per cassa (art. 32-bis del Dl 83/2012), dovranno ovviamente tenere in considerazione le operazioni rilevanti considerando solo quelle per le quali è intervenuto l’incasso o il pagamento.
In ragione dell’applicazione del primo criterio (metodo storico), stante l’assenza di dati storici cui fare riferimento, non sono tenuti a versare acconto IVA i contribuenti che hanno iniziato l’attività (ovvero hanno aperto la partita IVA nel 2024). Per la medesima motivazione, non devono versare acconto IVA nemmeno i contribuenti in regime IVA ordinario nel 2024 che nel 2023 hanno applicato il regime dei minimi (D.L. n. 98/2011) o il regime forfetario (Legge n. 190/2014).
In ragione, invece, del secondo criterio (metodo previsionale) non sono tenuti a versare l’acconto IVA tutti i contribuenti per i quali vi è certezza dell’assenza di un debito relativo all’ultima liquidazione IVA dell’anno (se mensili) o in sede di dichiarazione IVA (se trimestrali). Pertanto, non sono obbligati i contribuenti a liquidazione Iva mensile che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2024, o i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale che hanno cessato l’attività entro il 30 settembre 2024. Per questi ultimi, tuttavia, si ricorda nuovamente di prestare attenzione anche alla possibile presenza di rettifiche in sede di dichiarazione IVA, in ragione delle quali da tale dichiarativo potrebbe comunque emergere un saldo a debito.
Sempre in ragione del metodo previsionale, non sono tenuti a versare acconto IVA i contribuenti che nel 2024 hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili.
Non sono tenuti a versare acconto IVA i contribuenti che non effettuano liquidazioni IVA, quali ad esempio i produttori agricoli esonerati, le associazioni sportive dilettantistiche e pro-loco in regime legge 398/1991, gli imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 novembre 2024 (se a liquidazione IVA mensile) o il 30 settembre 2024 (se a liquidazione IVA trimestrale, salvo rettifiche in sede di dichiarazione IVA).
L’acconto deve essere versato in un’unica soluzione entro il 27 dicembre 2024, con modello F24, utilizzando i codici tributo: 6013 per i contribuenti mensili oppure 6035 per i trimestrali. La somma versata sarà scomputata da quanto dovuto in sede di liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2024, per i contribuenti mensili, oppure in sede di dichiarazione IVA annuale per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.
Menzione a parte deve essere fatta per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale speciale, per i quali il riferimento per un eventuale acconto IVA previsionale è il quarto trimestre 2024, che rappresenta una liquidazione IVA a sé stante, a differenza di quanto previsto per i trimestrali “normali”, liquidazione dalla quale sarà poi scomputato quanto viene versato a titolo di acconto.
Nel caso di mancato o insufficiente versamento, alla luce della riforma del regime sanzionatorio che ha rivisto al ribasso le sanzioni a partire dal 1° settembre 2024, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 25% dell’imposta non versata, come stabilito dall’art. 13 del d.lgs. 471/1997. I contribuenti possono regolarizzare eventuali errori o omissioni tramite il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997.