8 marzo 2024 – Flat tax incrementale nel quadro LM del modello REDDITI PF

Il maggior reddito d’impresa o di lavoro autonomo prodotto nel 2023 rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente è assoggettato alla flat tax incrementale nella nuova sezione II (righi da LM12 a LM15) del quadro LM del modello REDDITI PF 2024.
Si ricorda che l’imposta sostitutiva, regolata dalla L. 197/2022 e operativa limitatamente al periodo d’imposta 2023, è applicabile dalle persone fisiche che esercitano in forma individuale un’attività d’impresa, oppure un’arte o una professione e interessa il maggior reddito (d’impresa, di cui all’art. 55 del TUIR, oppure di lavoro autonomo professionale, di cui all’art. 53 comma 1 del TUIR) prodotto nel 2023 rispetto a quello analogo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
Il modello dichiarativo richiede di indicare nelle caselle 1, 2 e 3 del rigo LM12 i redditi prodotti nel triennio e in colonna 4 il maggiore di questi incrementato della franchigia del 5%.
I redditi da confrontare sono quelli relativi alle sole attività d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati nei quadri RE, LM, RF, RG, RD, al netto delle perdite pregresse portate in diminuzione dei medesimi.
Come è stato chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2023, non devono essere considerati: i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza” ai sensi dell’art. 5 comma 1 del TUIR; i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all’art. 116 del TUIR; i redditi di cui all’art. 53 comma 1 del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata imputati ai singoli associati.
Se nel triennio precedente è stata conseguita una perdita, questa è irrilevante nella determinazione dell’incremento reddituale. In questo caso il reddito soggetto alla flat tax incrementale è tutto quello dell’anno 2023 (nei limiti dell’importo massimo di 40.000 euro), analogamente a quanto risulterebbe nel caso in cui il parametro di confronto fosse pari a zero.
I redditi del periodo 2023 (derivanti dai quadri RE, RF, RG e/o RD) sono indicati nel rigo LM13, colonna 1. Non può essere indicato il reddito prodotto nell’ambito del regime forfetario ex L. 190/2014, essendo preclusa l’agevolazione a coloro che hanno applicato tale regime nel 2023.
Al rigo LM14 è poi indicato, in colonna 1, il reddito incrementale lordo (LM13 colonna 1 – LM12 colonna 4) e, in colonna 2, quello netto effettivamente agevolabile, in quanto riportato entro il limite massimo di 40.000 euro, su cui applicare l’imposta sostitutiva pari al 15%. L’importo del rigo LM14, colonna 2, va poi sottratto dal reddito complessivo di cui al rigo RN1, colonna 5, per il calcolo dell’IRPEF a saldo per il 2023.
Se si tratta di impresa familiare o azienda coniugale, i redditi d’impresa dei periodi oggetto di confronto (2023 e triennio precedente) devono essere indicati integralmente per la determinazione dell’incremento reddituale, anche se l’agevolazione è calcolata esclusivamente sulla quota di reddito attribuita all’imprenditore e indicata nella relativa percentuale al rigo LM13 colonna 2. La quota di reddito agevolabile è poi indicata al rigo LM14 colonna 2, applicando la predetta percentuale di possesso all’incremento reddituale lordo.
Le istruzioni alla compilazione esaminano la casistica particolare dell’imprenditore che svolge l’attività sia in forma individuale (di lavoro autonomo o d’impresa), sia tramite l’impresa familiare o l’azienda coniugale. In questo caso, l’incremento del rigo LM14 colonna 1 è riconosciuto per intero, per la parte di esso imputabile al reddito “individuale”, mentre, per la parte di esso imputabile al reddito “familiare”, è riconosciuto in proporzione alla quota posseduta dal titolare.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. In linea con la norma, le istruzioni alla compilazione del modello REDDITI PF 2024 precisano che l’acconto dovuto per l’anno 2024 è calcolato utilizzando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote progressive IRPEF, tenendo conto, pertanto, anche del reddito indicato nel rigo LM14, colonna 2.
La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva rileva invece ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria (art. 1 comma 56 della L. 197/2022).