Lo scorso 30 aprile è decorsa la scadenza per presentare la dichiarazione IVA riferita al periodo d’imposta 2023. Resta comunque possibile trasmetterne una dichiarazione integrativa non oltre i termini per la decadenza del potere di accertamento previsti dall’art. 57 del DPR 633/72, ossia entro il 31 dicembre 2029.
La dichiarazione IVA può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione (art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98): di un minor imponibile, di una minore imposta o di una maggiore eccedenza detraibile (integrativa “a favore del Fisco”); di un maggior imponibile, di una maggiore imposta o di una minore eccedenza detraibile (integrativa “a favore del soggetto passivo”).
Le modalità di utilizzo dell’eventuale credito risultante dall’integrativa sono diverse a seconda che la stessa sia trasmessa entro od oltre il termine per l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (art. 8 commi 6-ter e 6-quater del DPR 322/98). In questo secondo caso, occorre indicare il credito nel quadro VN della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata l’integrativa. L’importo concorrerà al calcolo del saldo IVA riferito a codesta annualità.
La prassi amministrativa ha precisato che l’integrazione di una dichiarazione IVA è ammessa anche: per modificare la scelta sull’utilizzo del credito IVA; per apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72, in precedenza assenti; per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta su fatture d’acquisto e dichiarazioni doganali ricevute nell’anno di riferimento non già incluse, per errore materiale.
In merito alla prima fattispecie, nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 231/2020 è stato esaminato il caso del soggetto passivo che intende modificare la scelta effettuata in ordine alla destinazione del credito IVA da rimborso a detrazione/compensazione.
A questo proposito, è stato chiarito che tale modifica è ammessa a condizione che: il rimborso non sia stato ancora eseguito; sia presentata una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dal predetto art. 57 del DPR 633/72; il credito risultante dall’integrativa sia indicato nei quadri VN e VL della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata (questo se l’integrativa è inviata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo).
La trasmissione di una dichiarazione IVA integrativa è possibile, altresì, per apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in precedenza assenti, anche se il soggetto passivo non modifica la destinazione a rimborso del credito IVA e nonostante la prima richiesta di rimborso fosse stata archiviata. Le predette integrazioni non comportano l’irrogazione di sanzioni, poiché non sono riconducibili a un errore o a una violazione (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 289/2021).
Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018, inoltre, il soggetto passivo che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, entro il termine di invio della dichiarazione riferita all’anno di ricezione delle fatture, può recuperare l’imposta presentando una dichiarazione integrativa.
A partire dal 1° maggio 2024, dunque, i soggetti passivi che, pur avendo annotato le fatture d’acquisto e le dichiarazioni doganali nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72, non ne hanno tenuto conto né in sede di liquidazione periodica né all’atto della presentazione del modello IVA per il 2023, possono ancora recuperare l’imposta assolta inviando una dichiarazione integrativa “a favore” non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del DPR 633/72.
L’integrativa appare anche la modalità prevista qualora si intendano fare valere dei versamenti di IVA periodica del 2023 effettuati spontaneamente, avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), dopo la scadenza del termine per l’invio della dichiarazione riferita a detta annualità.
Si ritiene che i predetti versamenti spontanei non possano essere indicati nel quadro VQ della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui sono effettuati, in quanto tale quadro riguarda i versamenti “non spontanei”. Andranno riportati, invece, nel rigo VL30 campo 3 della dichiarazione integrativa riferita al periodo d’imposta al quale si riferiscono.