8 febbraio 2024 – Dal 2024 redditi fondiari ridotti per terreni condotti da CD e IAP

Dal 2024 è mutata la disciplina di riferimento per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni, da indicare nel quadro RA del modello REDDITI PF e (per le società semplici) SP.
Infatti, salvo futuri interventi normativi, per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola non è più in vigore l’esenzione di cui all’art. 1 comma 44 della L. 232/2016.
Per i terreni dei suddetti soggetti è tuttavia prevista “a regime” l’agevolazione ex art. 1 comma 512 della L. 228/2012, a norma della quale, per calcolare i redditi dominicali e agrari, non si applica la rivalutazione del 30% al reddito risultante in Catasto (mentre rimane la rivalutazione dell’80% per i redditi dominicali e del 70% per i redditi agrari, ex art. 3 comma 50 della L. 662/96).
Inoltre, un’ulteriore agevolazione “a regime” riguarda i terreni concessi in affitto a uso agricolo a “giovani imprenditori agricoli” ex art. 14 comma 3 della L. 441/98, per i quali non si applica la rivalutazione dell’80% e del 70% prevista rispettivamente per i redditi dominicali e agrari (mentre rimane la rivalutazione del 30% per tali redditi).
I requisiti per applicare le due agevolazioni sono differenti e, se compresenti, queste due agevolazioni si applicano congiuntamente.
In ogni caso, per i redditi dominicali ritratti dai terreni va considerato anche l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF ex art. 8 comma 1 del DLgs. 23/2011 (esteso all’IMI della Provincia di Bolzano, all’IMIS della Provincia di Trento e, dal 2023, all’ILIA della Regione Friuli-Venezia Giulia).
A norma della menzionata disposizione, l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.
Con riferimento ai terreni, occorre tenere presente che: per i terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua a essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi; per i terreni affittati risultano invece dovute sia l’IMU che l’IRPEF e le relative addizionali.
Sono comunque assoggettati all’IRPEF gli immobili esenti dall’IMU (come i terreni agricoli esenti ex art. 1 comma 758 della L. 160/2019). Inoltre, l’effetto sostitutivo non opera per le fattispecie di cui all’art. 9 comma 9 del DLgs. 23/2011.
Tenuto conto di tutto quanto sopra evidenziato, per il terreno condotto e posseduto dal CD o dallo IAP: se il terreno (non locato) è assoggettato all’IMU, il reddito dominicale in capo al CD/IAP non è imponibile ai fini dell’IRPEF e delle addizionali; se invece il terreno è esente dall’IMU, non opera l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF e il reddito dominicale (imponibile) va determinato applicando la sola rivalutazione dell’80% (e non quella ulteriore del 30%); il reddito agrario (per il quale non opera l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF) è in ogni caso imponibile in capo al CD/IAP, ma va determinato applicando la sola rivalutazione del 70% (e non quella ulteriore del 30%).
Se, invece, il terreno viene affittato a un CD o IAP, l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF non opera in caso di immobili locati, e dunque: compete al proprietario il reddito dominicale (da determinare senza agevolazioni); il reddito agrario è invece imponibile in capo al CD/IAP, e va determinato applicando la sola rivalutazione del 70% (e non quella ulteriore del 30%).
Se sussistono i requisiti per l’affitto a “giovane imprenditore agricolo” (tuttavia privo della qualifica di CD o IAP): il reddito dominicale del proprietario concedente va determinato con la sola rivalutazione del 30% (senza applicare anche quella dell’80%); il reddito in capo all’affittuario “giovane imprenditore agricolo” va calcolato con la sola rivalutazione del 30% (senza applicare anche quella del 70%).
Infine, se vi è un terreno affittato a uso agricolo a un “giovane imprenditore agricolo” con i requisiti di CD o IAP (e il contratto di affitto presenta le caratteristiche di cui all’art. 14 comma 3 della L. 441/98): il reddito dominicale in capo al proprietario concedente sarà determinato con la sola agevolazione per “affitto a giovane imprenditore agricolo” (applicazione della sola rivalutazione del 30%); mentre il “giovane imprenditore agricolo” CD/IAP determinerà il reddito agrario imponibile tenendo conto di entrambe le agevolazioni sopra illustrate (non applicando né la rivalutazione del 70% né quella ulteriore del 30%).