L’articolo 6 del D.L. 39/2024, entrato in vigore lo scorso 30 marzo, introduce nuovi adempimenti in riferimento ai crediti di imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, L. 178/2020).
La novella normativa dispone che, preventivamente, in relazione ai crediti di imposta sopra richiamati, le imprese sono tenute a comunicare, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge), la presunta ripartizione negli anni del conseguente credito di imposta e la relativa fruizione.
Tale comunicazione sarà successivamente aggiornata per dar conto del completamento dell’investimento agevolato.
La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
In pratica per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024 è necessario presentare solo la comunicazione ex post. Per quelli realizzati a partire dal 30 marzo 2024, invece, è necessaria anche la comunicazione preventiva.
Il credito di imposta maturato in corrispondenza degli investimenti contabilmente costituisce un contributo in conto impianti. Secondo la definizione contenuta nell’OIC 16, “i contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono”.
La contabilizzazione dei contributi in parola può avvenire secondo due metodi: il metodo diretto; il metodo indiretto.
Preliminarmente va precisato che i metodi producono gli stessi effetti sul risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto.
In applicazione del primo metodo, i cespiti agevolati sono iscritti in bilancio al netto del relativo contributo di cui hanno beneficiato, pertanto gli ammortamenti saranno calcolati su tale minor valore e non sul costo di acquisizione (o di produzione).
Il secondo metodo prevede l’iscrizione del contributo nella voce A5 “altri ricavi e proventi” del conto economico ed il loro rinvio agli esercizi successivi in applicazione del criterio di competenza attraverso l’iscrizione dei “risconti passivi”, sicché partecipano indirettamente alla determinazione del risultato di esercizio, quindi anche del patrimonio netto.
Si procede all’iscrizione in bilancio nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che l’impresa soddisfi le condizioni previste per il riconoscimento e che, pertanto, i contributi saranno erogati.
Per effetto delle disposizioni contenute nel citato D.L., pare potersi desumere che la contabilizzazione del contributo in forma di credito di imposta possa avvenire solo successivamente all’invio della comunicazione di completamento dello stesso. Ciò in quanto il diritto alla fruizione dell’agevolazione sorge solo in conseguenza di tale adempimento.
Evidenziamo, infine, che, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate (faq 19/6/2024), “tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti “Transizione 4.0”) per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 stesso. In tale periodo l’Agenzia verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata”.