7 marzo 2024 – Divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie B2C anche per il 2025

È durata poco meno di due mesi la convinzione che dal 1° aprile 2025 tutte le operazioni fra soggetti residenti, ivi comprese quelle di natura sanitaria, dovessero essere certificate tramite e-fattura via Sistema di Interscambio.
L’art. 3 comma 6 del c.d. decreto “Milleproroghe” (DL 27 dicembre 2024 n. 202), il quale, nella sua versione originaria, prevedeva che il divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie B2C dovesse permanere ancora soltanto fino al 31 marzo, è stato modificato in sede di conversione dalla L. 21 febbraio 2025 n. 15 e sancisce, nella sua stesura definitiva, che tale veto sia esteso all’intero 2025.
La norma interviene sull’art. 10-bis del DL 119/2018, disponendo che resti in vigore anche per l’anno in corso il divieto di emettere fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio in capo ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema.
Considerato, poi, che l’art. 9-bis comma 2 del DL n. 135/2018 richiama esplicitamente il suddetto art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto è da intendersi esteso, per tutto il 2025, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
L’Amministrazione riteneva che un’ulteriore proroga fosse funzionale all’individuazione di “specifiche modalità di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche in grado di assicurare il giusto contemperamento tra l’esigenza di tutela della privacy e la semplificazione e digitalizzazione dei servizi e degli adempimenti tributari”.
D’altro canto, la stessa Amministrazione finanziaria ha sottolineato di poter disporre dei dati delle spese sanitarie sia per le attività di controllo che per quelle di “offerta di servizi utili alla collettività”, come l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Grazie al DM 1° febbraio 2024, l’Agenzia può comunque acquisire i dati fiscali delle fatture trasmesse al Sistema tessera sanitaria, per utilizzarli al fine delle attività di assistenza ai contribuenti, di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi e di analisi del rischio.