Nel corso del 2023 numerose società hanno effettuato assegnazioni e cessioni agevolate di beni immobili e beni mobili registrati ai soci, come previsto dall’art. 1 co. 100 – 105 della L. 29.12.2022 n. 197, nota come legge di bilancio 2023.
L’attuazione di tale meccanismo agevolativo è subordinata all’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva dovuta.
L’imposta sostitutiva è pari all’8 per cento, o al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
In caso di contemporanea assegnazione di beni che producono componenti positivi e negativi, le componenti negative di reddito devono essere scomputate dall’importo di quelle positive sulla quali è applicabile l’imposta sostitutiva (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 37 del 16 settembre 2016).
Tali disposizioni si applicano a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022, ovvero siano stati iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2022. La stessa disciplina si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 novembre 2023 si trasformano in società semplici.
Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Analizzando i dettagli del quadro, la colonna 1 del rigo RQ 94 per i beni immobili, e del rigo RQ 95 per i beni mobili registrati, accoglie il valore normale utilizzato ai fini dell’assegnazione e della trasformazione.
La colonna 2 dei righi RQ 94 e RQ 95 accoglie il costo fiscale dei beni ex art. 110 comma 1 lett. b) del TUIR (al netto degli ammortamenti dedotti), mentre in colonna 3 deve essere indicata la differenza tra i valori delle altre due colonne, ovvero la base imponibile dell’imposta sostitutiva. Qualora questa non dovesse esservi, perché il costo fiscale dei beni è superiore al valore normale, il risultato della differenza tra l’importo della colonna 1 e quello della colonna 2 sarà esposto con segno negativo e, in tal caso, l’imposta sostitutiva non è dovuta ma l’operazione agevolata è ugualmente perfezionata.
Nel rigo RQ 96 devono essere indicati, rispettivamente in colonna 1 e in colonna 3, la base imponibile e l’imposta (nel caso in cui la base imponibile sia negativa, il rigo non va compilato).
Nello stesso rigo, in corrispondenza della colonna 2, deve essere barrata la casella “Società non operative”, se la società è considerata di comodo, ai sensi dell’art. 30 della L. 724/94, per almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione agevolata (con conseguente liquidazione dell’imposta con aliquota del 10,5% ex art. 1 comma 101 L. 197/2022).