La legge di bilancio 2025, legge 30 dicembre 2024 nr. 207, articolo 1, commi 399 e 400, vede la riproposizione di una misura introdotta lo scorso anno, volta ad incentivare la stabile occupazione. Viene infatti prevista la proroga dell’incentivo fiscale per le nuove assunzioni di personale dipendente di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, estendendo i benefici ai periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2024 e ai due anni successivi.
La proroga dell’incentivo fiscale trova la sua ratio nel mantenimento di un quadro incentivante volto alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro e all’incremento del livello occupazionale, come sancito dalla legge delega per la riforma fiscale, L. 111/2023. La base normativa rimane quella delineata dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023 e dal Decreto MEF 25 giugno 2024, cui i commi 399-400 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio si limitano ad aggiungere un’estensione temporale. Parimenti, viene mantenuto l’impianto pregresso che prevede che, in caso di applicazione dell’incentivo, per la determinazione degli acconti dovuti per l’anno successivo non si debba tenere conto dell’incentivo stesso.
Il comma 399 prevede che l’incentivo fiscale si applichi calcolando l’incremento occupazionale rispetto al periodo d’imposta precedente (sottraendo le eventuali diminuzioni occupazionali avvenute in società controllate o collegate).
Ciò si traduce in una maggiorazione del 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato, che viene goduta sotto forma di variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi; ne consegue che dall’agevolazione sono esclusi i contribuenti che determinano il reddito con criteri forfettari.
Al fine di incentivare ulteriormente l’assunzione di particolari categorie di lavoratori, è prevista un’ulteriore maggiorazione del 10% per ciascun nuovo assunto che rientra nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, stabiliti nell’Allegato 1 del decreto legislativo n. 216/2023.
Posto che l’incentivo è finalizzato all’incremento dell’occupazione stabile, al beneficio non sono ammesse le società e gli enti sottoposti a liquidazione ordinaria o giudiziale o sottoposte a istituti relativi alla crisi di impresa. Inoltre, non possono beneficiare dell’agevolazione i contribuenti che non abbiano esercitato l’attività per almeno trecentosessantacinque giorni nel periodo d’imposta precedente.
L’incentivo è riservato alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Contratti a tempo determinato, apprendistato, somministrazione di lavoro o altre forme contrattuali non rientrano nei criteri di eleggibilità per la maggiorazione del costo del personale, salvo specifiche eccezioni indicate nel Decreto MEF 25 giugno 2024.
Non è sufficiente l’incremento, rispetto all’anno precedente, dei dipendenti assunti a tempo indeterminato; infatti, è necessario assistere ad un incremento complessivo dell’occupazione, posto che la norma richiede che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo agevolato debba essere superiore a quello del periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate o collegate e, parallelamente, che al termine del periodo di imposta per il quale si intende godere dell’agevolazione, il numero totale dei dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, debba essere superiore alla media dell’anno precedente.
Quanto all’ammontare dell’extra deduzione, come si è detto, la stessa è pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale (eventualmente maggiorata se si tratta di lavoratori meritevoli di particolare tutela), posto a confronto con l’incremento del costo del personale complessivo. In altri termini, l’agevolazione si applica al minore tra il costo del personale riferito ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale (voce B.9 del conto economico) rispetto al periodo precedente.
Alla luce della proroga dell’agevolazione sino a tutto l’anno di imposta 2027, per ciascun anno di imposta interessato i contribuenti potranno valutare la presenza di un incremento occupazionale rilevante ai fini dell’agevolazione stessa, basandosi sul confronto dei dati relativi al personale dell’anno interessato e quelli dell’anno di imposta precedente.
L’impianto della misura resta quindi confermato come già delineato lo scorso anno, salva l’introduzione di un necessario riferimento ad una base mobile di calcolo, che vede ciascuna annualità confrontata, a livello occupazionale, con l’annualità immediatamente precedente.