7 gennaio 2025 – I termini per definire gli avvisi bonari passano da 30 a 60 giorni

I contribuenti hanno ora più tempo per definire gli avvisi bonari derivanti da liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni.
Onde ottenere la riduzione delle sanzioni al terzo (se si tratta di liquidazione automatica) o ai due terzi (se si tratta di controllo formale) la totalità delle somme o la prima rata andranno pagate non più nei 30 giorni dalla ricezione della comunicazione bonaria, ma nei 60 giorni.
Per il controllo formale ci si deve riferire alla seconda comunicazione che viene recapitata al contribuente, successiva alla richiesta dei documenti.
Ciò opera per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, quindi, verosimilmente, per le comunicazioni che verranno recapitate nei prossimi giorni.
La modifica è stata apportata dal DLgs. 5 agosto 2024 n. 108, che ha modificato in questo senso gli artt. 2, 3 e 3-bis del DLgs. 462/97.
Coerentemente, sono stati modificati gli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, stabilendo che i chiarimenti del contribuente successivi alla comunicazione bonaria dovranno avvenire nei 60 giorni (e non più nei 30 giorni).
Qualora l’avviso bonario sia recapitato all’intermediario (eventualità in cui, nel frontespizio della dichiarazione, è stata barrata l’apposita casella), il termine di pagamento delle somme o della prima rata “è ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo” (art. 2-bis comma 3 del DL 203/2005; il comma 3 è stato anch’esso modificato dal DLgs. 108/2024 ma, in sostanza, nulla cambia considerato che, ora come allora, se l’avviso è recapitato all’intermediario si hanno 90 giorni di tempo per definire).
Rimane il termine di 30 giorni per pagare le imposte derivanti da liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.
In questo caso non si deve definire alcunché, semplicemente in quanto si tratta di imposte liquidate d’ufficio senza penalità; le sanzioni da omesso/tardivo versamento verranno irrogate mediante ruolo ma unicamente se le somme non sono pagate entro i menzionati 30 giorni.
Restano invariate le seguenti norme: l’art. 10 comma 1 lett. c) del DLgs. 1/2024, secondo cui, salvo casi di urgenza, l’invio degli avvisi bonari è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre di ogni anno; l’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016, secondo cui il termine (ora di 60 giorni) per pagare tutte le somme o la prima rata è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno.
Per un po’ di tempo, il costo della definizione sarà diverso in quanto per le violazioni commesse dallo scorso 1° settembre 2024 operano le modifiche che il DLgs. 87/2024 ha apportato all’art. 13 del DLgs. 471/97.
Le sanzioni da omesso versamento sono state abbassate dal 30% al 25%, e, per l’effetto, se il tardivo versamento è contenuto nei 90 giorni, la sanzione non sarà più del 15%, ma del 12,5%.
La riduzione al terzo o ai due terzi sarà quindi calcolata sul 25%, ma solo se riguarda violazioni commesse dal 1° settembre 2024; per quelle commesse prima rimangono le sanzioni del 30%.
Ricapitolando, per le comunicazioni bonarie elaborate dal 1° gennaio 2025: se si tratta di liquidazione automatica e se si pagano le somme o la prima rata nei 60 giorni, le sanzioni saranno ridotte al 10% (per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024) o all’8,33% (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024); se si tratta di controllo formale e se si pagano le somme o la prima rata nei 60 giorni, le sanzioni saranno ridotte al 20% (per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024) o al 16,67% (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).