7 febbraio 2025 – Super deduzione per nuove assunzioni nel modello REDDITI SC 2025

Per effetto della super deduzione di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023, ove siano rispettati i requisiti richiesti per fruire dell’agevolazione, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.
Si tratta quindi di una extra deduzione pari al 20% (o al 30% in determinati casi) del costo riferibile all’incremento dell’occupazione e opera ai fini delle imposte sui redditi (non IRAP).
Il beneficio si sostanzia, quindi, in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, per la prima volta nel modello REDDITI 2025 (con riferimento al 2024, soggetti “solari”).
Il comma 3 dell’art. 4 del DM 25 giugno 2024 stabilisce i criteri di determinazione del costo riferibile all’incremento occupazionale, oggetto di maggiorazione, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Nello specifico, tale costo è pari al minor importo tra: il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, come risultante dal Conto economico ai sensi dell’art. 2425, primo comma, lettera B), n. 9), c.c.; e l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, relativo al periodo di riferimento (es. 2024), rispetto a quello relativo all’esercizio precedente (es. 2023).
Ad esempio, ipotizzando che una srl abbia assunto nel 2024 dipendenti a tempo indeterminato sostenendo un costo pari a 100.000 euro e che il costo del personale dipendente nel Conto economico del 2024 ecceda quello del 2023 per 150.000 euro, il costo rilevante ai fini della “super deduzione” è il minore importo tra i due, vale a dire 100.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che a tal fine occorre considerare, nello specifico, le seguenti voci di bilancio:
B.9 a) salari e stipendi;
B.9 b) oneri sociali;
B.9 c) trattamento di fine rapporto;
B.9 d) trattamento di quiescenza e simili;
B.9 e) altri costi.
Sono invece esclusi, secondo quanto precisato dall’Agenzia, gli oneri rilevati in altre voci del Conto economico, quali quelli relativi ai buoni pasto, alle spese per l’aggiornamento professionale dei dipendenti, ai costi per servizio di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta, nonché gli oneri relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.