6 settembre 2024 – Società di persone commerciali: verso l’obbligo di deposito dei bilanci presso il registro imprese

Tra qualche anno un nuovo obbligo si farà strada nella gestione delle società di persone. Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice commerciali saranno tenute a pubblicare i bilanci di esercizio presso il registro delle imprese competente. L’imminente recepimento della novità contabile è contenuta nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante “Modifica delle direttive 2009/102/CE e 2017/132/UE per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”.
Dall’adempimento rimarranno escluse solo le società semplici.
Gli Stati membri dovranno recepire tale obbligo entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva e renderlo operativo entro 30 mesi (articolo 3 della proposta di Direttiva).
In particolare, la proposta di direttiva andrà ad inserire nella direttiva (UE) 2017/1132, l’articolo 14-bis, recante “Atti e informazioni soggetti all’obbligo di pubblicità per le società di persone (partnership)”.
Gli Stati membri provvedono affinché l’obbligo della pubblicità per i tipi di società elencati all’allegato II ter concerna almeno gli atti e le informazioni seguenti (articolo 14 bis): a) la denominazione della società di persone; b) la forma giuridica della società di persone; c) la sede sociale della società di persone e lo Stato membro in cui essa è registrata; d) la modifica della sede sociale della società di persone; e) il numero di registrazione della società di persone; f) l’importo totale dei conferimenti dei soci (partner); g) l’atto costitutivo e lo statuto se quest’ultimo forma oggetto di atto separato, se tali documenti sono richiesti dal diritto nazionale; h) le modifiche degli atti di cui alla lettera g), compresa la proroga della società di persone; i) dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell’atto modificato nella sua redazione aggiornata; j) le generalità dei soci che sono autorizzati a rappresentare la società di persone nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisino se i soci che sono autorizzati a rappresentare la società di persone possono agire da soli o sono tenuti ad agire congiuntamente; k) qualora diverse dalla lettera j), le generalità dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, anche le generalità dei soci accomandanti; l) i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive del Consiglio 86/635/CEE, 91/674/CEE, e della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; m) lo scioglimento della società di persone; n) la sentenza che dichiara la nullità della società di persone; o) le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto; p) l’eventuale chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest’ultima produce effetti giuridici; q) la sede dell’amministrazione centrale della società di persone nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale; r) il centro di attività principale della società di persone nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale.
In virtù del nuovo articolo introdotto, tutte le società di persone di tipo commerciale saranno obbligate a redigere e pubblicare il bilancio presso il Registro Imprese.