Fondo di garanzia per le Pmi: al via la concessione di prolungamenti della durata delle garanzie per le imprese che hanno rate scadute e non pagate, sconfinamenti, altre situazioni di difficoltà finanziaria che non configurano un vero e proprio stato di insolvenza.
La circolare 9/2024, in analogia con la circolare 9/2022, estende la disciplina per i prolungamenti della durata della garanzia del Fondo per diverse operazioni ammesse. Sono interessate le imprese che: hanno presentato domanda, in base alla Sezione 3.2 del Temporary framework, ricevendo finanziamenti a sostegno dell’economia per l’emergenza Covid-19; hanno finanziamenti per operazioni ammesse alla garanzia del Fondo sulla base della Sezione 2.2 del Temporary Crisis and Transition Framework (Tctf).
Il punto 3.2 del Quadro temporaneo prevedeva la possibilità di richiedere l’intervento del Fondo per tutte le operazioni finalizzate alla rinegoziazione, sulla stessa banca o diversa, dei finanziamenti in essere del soggetto beneficiario. Le coperture erano pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione, nel rispetto di determinati limiti e con la concessione di un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato sul finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento.
La Sezione 2.2 del Tctf, in vigore fino al 31 dicembre 2023, prevedeva la possibilità di intervento, da parte del Fondo di garanzia per le Pmi, con garanzie su finanziamenti a favore di imprese in temporanea difficoltà. Gli interventi originariamente ammessi riguardavano finanziamenti volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie rinnovabili, effettuare investimenti in misure di efficienza energetica, ridurre o diversificare il consumo di gas naturale e migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto alle oscillazioni dei prezzi dell’energia elettrica.
Rate scadute e non pagate, sconfinamenti e altre situazioni di difficoltà finanziaria, che non configurano un vero e proprio stato di insolvenza, sono tra i casi esemplificativi di temporanea difficoltà, che possono giustificare il prolungamento della garanzia. Possono farne richiesta, senza condizioni aggiuntive e senza limiti di tempo massimi, tutte le imprese che hanno ottenuto la garanzia del Fondo per le loro operazioni.
I documenti che andranno allegati alla richiesta includono l’attestazione del soggetto finanziatore che certifichi lo stato di temporanea difficoltà dell’impresa, l’eventuale documentazione comprovante la difficoltà finanziaria dell’impresa, il piano di risanamento dell’impresa, se disponibile.
La gravità della situazione di difficoltà dell’impresa, le prospettive di risanamento dell’impresa e l’andamento storico del rapporto di credito con il soggetto finanziatore sono i criteri di valutazione del gestore del Fondo.
Salvo che non sia richiesta una nuova garanzia per le successive operazioni finanziarie a favore dell’impresa, la garanzia del Fondo cessa di avere effetto alla scadenza del periodo di prolungamento.