I datori di lavoro agricolo ricadenti in aree calamitate dovranno trasmettere all’INPS la dichiarazione di calamità entro il 24 febbraio 2025.
Lo ha reso noto ieri lo stesso Istituto di previdenza con la circ. n. 37, con la quale sono state dettate le istruzioni sulle modalità di fruizione dei benefici previdenziali del c.d. “trascinamento di giornate” a favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per l’anno 2024, previsto dall’art. 21 comma 6 della L. 223/91.
Si ricorda che la norma prevede il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nel corso dell’anno 2024, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte, presso i medesimi datori di lavoro, nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’art. 1 comma 3 del DLgs. 102/2004.
Il beneficio in trattazione è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli stessi interventi.
In merito, si sottolinea come l’art. 1 comma 3 del DLgs. 102/2004 preveda le seguenti tipologie di intervento: misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all’individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio; interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni a seguito di calamità naturali nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.
Da un punto di vista operativo, le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati.
Invece, per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture territorialmente competenti dell’INPS il modulo “SC95”, denominato “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali” e reperibile nella sezione “Moduli” del sito dell’Istituto.
La trasmissione dovrà avvenire entro il 24 febbraio 2025 per consentire alle Strutture territoriali INPS di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2024.