6 dicembre 2024 – VIES necessario anche per le forniture di bordo a soggetti UE

Le cessioni di dotazioni e provviste di bordo, nei confronti di un armatore estero, con spedizione dall’Italia e consegna in un porto dell’Unione europea, possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA solo al rispetto delle condizioni per le cessioni intracomunitarie previste dall’art. 41 del DL 331/93.
Tale aspetto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 244 di ieri, specificando che dette cessioni divengono imponibili ai fini IVA in Italia se il cessionario non comunica al fornitore il proprio numero di iscrizione al VIES.
Il caso esaminato nel documento di prassi riguarda una società italiana che cede vernici per rivestimento navale nei confronti di armatori esteri, la quale si pone il dubbio su quale sia il corretto regime da adottare per le cessioni di beni che, se effettuate a cessionari italiani, beneficerebbero della non imponibilità IVA di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72.
Infatti, i cessionari non residenti in Italia nel caso di specie posseggono le condizioni per il suddetto regime di non imponibilità ex art. 8-bis del DPR 633/72, avendo effettuato viaggi in “alto mare” per un importo superiore al 70% del totale su base annua, da attestare all’Agenzia delle Entrate con l’apposita dichiarazione.
Se i beni in esame, configurandosi come dotazioni di bordo, sono spediti a un armatore in un porto o in un cantiere navale situato nel territorio Ue, il regime di non imponibilità è applicabile al ricorrere delle condizioni individuate per le cessioni intracomunitarie.
In particolare, l’art. 41 comma 1 del DL 331/93 impone la soggettività passiva IVA, in due diversi Stati membri Ue, del cedente e del cessionario, nonché il trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni, l’onerosità della cessione e l’effettiva movimentazione della merce dall’Italia e l’arrivo in un altro Stato membro.
In ultimo, con la previsione dell’art. 41 comma 2-ter del DL 331/93, la cessione risulta non imponibile a condizione che il cessionario abbia comunicato il proprio numero identificativo VIES attribuitogli da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l’elenco riepilogativo INTRASTAT (o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione).
Come già indicato nella risposta a interpello n. 230/2023, la comunicazione da parte del cessionario di un numero identificativo valido diviene una condizione sostanziale per configurare una cessione intracomunitaria come non imponibile ai fini IVA.
Sono altresì richiamati i chiarimenti, in merito alla valenza del VIES nell’ambito di una cessione intra Ue, contenuti nelle Note esplicative sui “Quick fixes 2020”, con riferimento al regime di esenzione di cui all’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce a seguito delle modifiche di cui alla direttiva 2018/1910/Ue. Al riguardo, nel § 4.3.4 delle Note si afferma che “è rilevante solo il numero di identificazione IVA che dispone di un prefisso con cui può essere identificato lo Stato membro che lo ha attribuito. Questo è l’unico numero di identificazione IVA che lo Stato membro di identificazione include nella banca dati VIES e quindi l’unico numero di identificazione IVA che il cedente è in grado di verificare’’.
Ne consegue che, se il cessionario non possiede un numero di identificazione VIES o non ha provveduto a comunicarlo al cedente nazionale, l’operazione non rispetta le condizioni richieste dall’art. 41 del DL 331/93 e risulterà soggetta a IVA in Italia (in quanto luogo di partenza del trasporto o spedizione dei beni destinati in un altro Stato membro Ue).
La risposta a interpello esamina anche il regime applicabile alla cessione dei medesimi beni destinati, però, a un cessionario (armatore) situato in un Paese extra Ue.
In questo diverso caso, però, il regime di non imponibilità per le cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 del DPR 633/72 riveste un ruolo sussidiario rispetto a quello di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72.
La consegna dei beni in un Paese terzo, secondo l’art. 269 par. 1 del Regolamento Ue n. 952/2013 (CDU), esclude che essi possano essere considerati come provviste o dotazioni di bordo. La cessione configura una vera e propria esportazione ai fini doganali e gode della non imponibilità IVA alle condizioni di cui all’art. 8 del DPR 633/72.
Il documento di prassi in commento torna anche sulle condizioni per applicare il regime di non imponibilità alla fornitura di dotazioni e provviste di bordo nei confronti di un intermediario.
Si ribadisce che sono non imponibili, ai sensi dell’art. 8-bis del DPR 633/72, le cessioni per le quali il primo cessionario (promotore della triangolazione) non entra mai in possesso dei beni (i quali sono consegnati direttamente all’armatore, in una zona sottoposta a vigilanza doganale). Tale tesi è in linea con quanto già indicato nella risposta a interpello n. 568/2022 e dalla Cassazione con l’ordinanza n. 605/2023.