L’art. 6-bis della L. 212/2000 prevede, salvo che per le casistiche escluse (recupero di crediti di imposta inesistenti, accertamenti parziali automatizzati…), la necessità di un contraddittorio preventivo tra contribuente e Agenzia delle Entrate, che si attua mediante la notifica al contribuente di uno schema di atto.
Ricevuto lo schema di atto, salvo porre in essere una condotta inerte onde attendere il successivo atto impositivo, il contribuente può: nei successivi sessanta giorni, presentare deduzioni difensive, confidando in un’archiviazione, totale o parziale, della pretesa; presentare, nei successivi trenta giorni, domanda di accertamento con adesione.
Quando lo schema di atto viene notificato a ridosso dello scadere dei termini di accertamento, questi possono essere prorogati.
Per effetto dell’art. 43 del DPR 600/73 l’avviso di accertamento imposte sui redditi va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Lo stesso vale per l’IVA ex art. 57 del DPR 633/72.
Invece, per l’omessa dichiarazione sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA, il termine è il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Di conseguenza, entro il 31 dicembre 2024 vanno notificati gli accertamenti sull’anno 2018 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2019) in caso di dichiarazione presentata. In caso di dichiarazione omessa, invece, entro il 31 dicembre 2024 vanno notificati gli accertamenti sull’anno 2016 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2017).
La prassi, in ragione dell’art. 67 comma 1 del DL 18/2020, ritiene operante la proroga di 85 giorni sicché i termini in scadenza al 31 dicembre 2024 slitterebbero al 26 marzo 2025.
Si tratta di una norma in relazione alla quale vige attualmente una forte incertezza, non a caso la questione è stata demandata all’esame della Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. (C.G.T. I Gorizia 13 novembre 2024 sez. II).
Vari uffici, proprio per la ragione esposta, pianificano la loro attività tenendo per buono il termine in scadenza a fine anno e, specie in questo caso, emerge la problematica, prima accennata, della potenziale proroga dei termini derivante, in via indiretta, dall’instaurazione del contraddittorio preventivo tra le parti.
L’art. 6-bis comma 3 secondo periodo della L. 212/2000 sancisce: “Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio”.
Come visto, però, il contribuente potrebbe anche presentare domanda di adesione. Allora, potrebbe operare l’art. 5 comma 3-bis del DLgs. 218/97: “qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”.
Il legislatore non ha delineato bene le possibili implicazioni tra le due proroghe: a ogni modo, ferma la necessità di una valutazione caso per caso, entrambe sembra possano operare.
Le stesse hanno in comune la ratio di fornire più tempo agli uffici per poter emettere l’accertamento, necessità derivante dal fatto che occorre esaminare le deduzioni difensive oppure dare il via nonché gestire la procedura di adesione.
Non si tratta però di discipline sovrapponibili, specie per quanto riguarda il computo della proroga.
Nel caso delle deduzioni difensive, in costanza dei requisiti di legge il termine di decadenza non è “prorogato” di 120 giorni, posto che i 120 giorni decorrono da quando scadono i 60 per le deduzioni difensive.
Se lo schema di atto per l’anno 2018 è notificato il 2 dicembre 2024, i 60 giorni per le deduzioni difensive scadono il 31 gennaio 2025 e i termini di decadenza scadranno il 31 maggio 2025.
Invece, per l’invito all’adesione c’è una proroga automatica di 120 giorni. Se il contribuente è invitato a comparire il 2 dicembre 2024, i termini sono prorogati al 30 aprile 2025.