Con la fine della pausa estiva dell’Agenzia delle Entrate – iniziata il 1° agosto e terminata ieri, 4 settembre – si riparte con i controlli fiscali. Per contribuenti e intermediari, dunque, ripartono i pagamenti dovuti all’Amministrazione finanziaria e l’invio della documentazione richiesta.
Per quanto concerne gli avvisi bonari, i contribuenti dovranno pagare le somme dovute entro e non oltre 30 giorni. Tuttavia, i termini diventano 90 giorni in caso di comunicazioni trasmesse a intermediari.
Gli avvisi bonari sono gli importi richiesti dal Fisco in seguito ai controlli automatici (effettuati secondo quanto disposto dagli articoli 36 – bis del DPR n.600/73 e 54 – bis del DPR n.633/1972) e controlli formali (ai sensi dell’art. 36 – ter del menzionato DPR n.600/73).
A partire dal 1° agosto si è fermato il conteggio sia per gli avvisi bonari già trasmessi prima della pausa estiva che per quelli inviati durante il periodo di pausa.
In modo pratico, nel caso di un avviso trasmesso il 10 luglio, il calcolo del termine dei 30 giorni inizia prima della pausa estiva dell’Agenzia delle Entrate; per cui si dovranno considerare i giorni trascorsi fino al 31 luglio e poi riprendere i calcoli dal 4 settembre cioè dal primo giorno utile dopo la pausa.
Gli avvisi bonari fanno parte dei controlli fiscali dell’Amministrazione finanziaria, la loro funzione è quella di favorire la regolarizzazione delle omissioni tramite una sanzione ridotta.
Di seguito, il riepilogo delle regole previste.
In caso di comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni, entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o dell’ultima comunicazione, la sanzione è pari al 10% della maggiore imposta. Qualora venisse utilizzato il modello F24 “precompilato” allegato alla comunicazione, i contribuenti – titolari di partita Iva e non – possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione.
Nel caso in cui non sia utilizzato il modello F24 “precompilato”: il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in via telematica; il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione.
In caso di comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione, la sanzione è nulla.
Infine, nel caso di comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, la sanzione sarà equivalente al 20% della maggiore imposta.
Il termine è sempre di 30 giorni anche nell’ipotesi in cui il contribuente riscontri inesattezze nell’avviso bonario inviato dall’Amministrazione finanziaria. Qualora si verificasse tale circostanza, il contribuente può rivolgersi al canale Civis tramite il call center o gli uffici per richiedere assistenza.
Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che nel caso in cui decorrano i 30 giorni a disposizione, non si potrà beneficiare della riduzione della sanzione che sarà calcolata nuovamente e applicata nella misura piena ossia pari al 30% delle somme contestate.