Tra le novità introdotte dal c.d. DL “Proroghe fisco”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, figura la proroga, sino al 31 dicembre 2023, del termine in materia di agevolazioni sui mutui per l’acquisto della casa di abitazione.
L’agevolazione concerne la possibilità di accedere al Fondo di garanzia per la prima casa istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dall’art. 1 comma 48 della L. 147/2013 e destinato alla concessione di garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro, erogati a favore di mutuatari per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
L’art. 64 comma 3 del DL 73/2021 ha dettato una particolare disciplina con riguardo alle domande di accesso al Fondo presentate dalle seguenti categorie di soggetti c.d. prioritarie: giovani coppie; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.
Dal punto di vista oggettivo, la possibilità di fruire del regime di cui all’art. 64 comma 3 del DL 73/2021 è altresì subordinata alla duplice condizione che: ciascuno dei richiedenti la garanzia, riconducibili alle categorie prioritarie sopra elencate, sia munito di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui; la richiesta di accesso al Fondo interessi finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%.
Al ricorrere dei predetti presupposti, per il primo periodo dell’art. 64 comma 3, la misura massima della garanzia concedibile è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.