5 febbraio 2024 – Ravvedimento oltre i 90 giorni per le dichiarazioni dei tributi locali

Il ravvedimento per omessa dichiarazione nei tributi locali può essere effettuato anche oltre il termine breve di 90 giorni dalla scadenza di presentazione. Questo perché nel comparto in esame non esiste alcuna disposizione che equipara le dichiarazioni tardive a quelle omesse. Ne deriva che la regolarizzazione dell’omissione dichiarativa potrà avvenire secondo le regole previste per la generalità delle violazioni dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997. Questa l’importante precisazione offerta dal Dipartimento delle politiche fiscali del Mef.
In tema di ravvedimento, si ricorda che l’interpretazione tradizionale dell’agenzia delle Entrate è che la norma dell’articolo 13, comma 1, lettera c) del Dlgs 472/1997, secondo cui la sanzione è ridotta a un decimo in caso di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, sarebbe l’unica ipotesi di regolarizzazione in caso di violazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione. Una volta superato tale limite temporale, dunque, l’omissione in esame non sarebbe più ravvedibile. A ben vedere, però, tale conclusione appare suffragata non tanto dal testo dell’articolo 13, quanto dalla specifica disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, a mente della quale le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni si considerano omesse.
Nel comparto dei tributi locali, al contrario, non esiste alcuna previsione che qualifichi come omesse le dichiarazioni tardive, anche oltre i 90 giorni. Nell’articolo 13 in esame, infatti, si legge chiaramente che le violazioni regolarizzabili nelle varie scadenze di legge possono riguardare indifferentemente «gli errori e le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo», dunque tutte le violazioni, comprese le omesse dichiarazioni.
Va inoltre segnalato che nella circolare n. 184 del 1998, emanata a commento delle modifiche della riforma del regime sanzionatorio del 1997, mentre nella parte Ici si prende una posizione restrittiva, analoga a quella delle Entrate, nella parte riferita alla Tarsu si esprime parere favorevole alla ravvedibilità dell’omessa dichiarazione entro l’anno, che all’epoca era il termine ultimo per il ravvedimento.
In sostanza, da un esame di carattere sistematico, sembra potersi escludere che l’omissione della dichiarazione possa essere sanata solo entro 90 giorni dalla scadenza, ben potendo rientrare nella disciplina riferita alla generalità delle violazioni.
Le Finanze condividono questa lettura e affermano pertanto che se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà ridotta a un decimo del minimo (articolo 13, lettera c, Dlgs 472/1997), mentre se avviene oltre tale scadenza, comunque prima che si riceva un atto di accertamento, allora troveranno applicazione le riduzioni sanzionatorie stabilite nella disciplina di riferimento.
A suffragare questa lettura, concorrono peraltro ulteriori considerazioni di principio. Va infatti evidenziato che nei principali tributi comunali le informazioni rilevanti sono contenute in banche dati disponibili alle amministrazioni locali (ad esempio quella catastale o quella alimentata dal Modello Unico Informatico che accompagna gli atti di trasferimento degli immobili). Ne consegue che sono pochi i casi in cui la dichiarazione contiene davvero dati e notizie essenziali per le verifiche tributarie. Nel caso poi della richiesta di agevolazioni (ad esempio esenzione per produzione di rifiuti speciali), l’orientamento sinora prevalente della Cassazione è il seguente: in assenza di tempestiva dichiarazione, il beneficio non compete. In pratica, nella materia delle agevolazioni, l’omessa presentazione della denuncia nei termini viene considerata, di regola, non sanabile.
In sintesi, la pretesa di applicare il termine ristretto di 90 giorni per regolarizzare le omissioni dichiarative appare, nel comparto dei tributi locali, davvero irragionevole.