4 ottobre 2024 – Recupero edilizio, barriere architettoniche e superbonus fruibili nel 2025

In attesa di conoscere le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2025 in materia di bonus edilizi, le uniche certezze per l’anno 2025 riguardano la permanenza del c.d. “bonus casa” (unica detrazione “a regime” prevista per gli interventi edilizi), di cui all’art. 16-bis del TUIR, del c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 ed il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
La prima consiste nella più nota detrazione IRPEF spettante sulle spese sostenute per la generalità degli interventi volti al recupero edilizio eseguiti per lo più negli edifici residenziali. L’aliquota della detrazione, che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 è stabilita al 50%, scenderà al 36% con riguardo agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 2025 (allo stesso modo il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare scenderà a 48.000 dal 2025).
Il c.d. “bonus barriere 75%”, invece, consiste in una detrazione che compete, nella misura del 75%, sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Questa agevolazione spetta per gli interventi effettuati “in edifici già esistenti”, a prescindere dalla categoria catastale (circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17, p. 87) e, come per la maggior parte delle detrazioni “edilizie”, gli interventi non devono inserirsi in un contesto edilizio di interventi di “nuova costruzione” (la detrazione, peraltro, non spetta se sono stati realizzati interventi di demolizione e ricostruzione, anche se rientrano fra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001. In tal senso, circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17 e 23 giugno 2022 n. 23, § 3.5).
Questa agevolazione compete unicamente per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche che rispettano i requisiti previsti dal DM 14 giugno 1989 n. 236.
Se, fino al 29 dicembre 2023, questo bonus spettava per tutti gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”, compresi, ad esempio, quelli di sostituzione degli infissi (con adeguate caratteristiche ex DM 236/89), di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21 settembre 2022 n. 461), a decorrere dal 30 dicembre 2023 l’art. 3 del DL 212/2023 ha invece stabilito che detti interventi devono riguardare esclusivamente le scale, le rampe, gli ascensori, i servoscale e le piattaforme elevatrici e che il rispetto dei requisiti del DM 236/89 deve risultare da un’apposita asseverazione.
Quanto al superbonus, invece, in seguito alla modifica del primo periodo dell’art. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 a opera dell’art. 9 comma 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022, competerà nella misura del 65% in relazione alle spese sostenute nel 2025 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri.
Rimane fissato al 110% anche nel 2025, invece, per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (primo periodo del comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020) e per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (ONLUS, ODV e APS) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, purché oggetto degli interventi siano immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 posseduti da tali soggetti in piena o nuda proprietà, oppure in usufrutto, oppure detenuti in comodato d’uso gratuito (secondo periodo del comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020).