Ieri la Camera, dopo il voto di fiducia, ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione del DL 113/2024 (decreto “Omnibus”).
Una delle novità che emerge in sede di conversione riguarda l’indennità una tantum di 100 euro ai lavoratori dipendenti per il 2024 (c.d. bonus Natale), da rapportare al periodo di lavoro.
L’indennità è riconosciuta al lavoratore in possesso di specifici requisiti.
In merito alle condizioni familiari, l’indennità spetta ai lavoratori dipendenti che hanno il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR (un coniuge o un figlio può essere considerato fiscalmente a carico se il reddito del medesimo non è superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro se il figlio ha un’età non superiore a 24 anni).
Tuttavia, può risultare sufficiente che il lavoratore abbia almeno un figlio fiscalmente a carico se risultano altresì soddisfatte le circostanze previste dall’art. 12 comma 1 lett. c) decimo periodo del TUIR, vale a dire se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
Gli altri due requisiti sono: imposta lorda determinata sui redditi di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione delle pensioni, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR; reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.
Operativamente, l’erogazione è effettuata dal datore di lavoro (sostituto d’imposta) unitamente alla tredicesima mensilità, dietro richiesta del lavoratore che dovrà attestare per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. Il datore: recupererà il credito mediante compensazione; verificherà in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità, procedendo al recupero se non spettante.
L’indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi (dove potrà essere restituita qualora non spettante o spettante in misura inferiore) ed è riconosciuta anche se non è stata erogata dal sostituto o se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta.
Un aspetto da non sottovalutare attiene al periodo d’imposta da considerare per la verifica dei requisiti, se il 2023 o il 2024. Considerata l’assenza di un’indicazione specifica nel testo e tenuto conto del fatto che il datore di lavoro sarà tenuto a verificare in sede di conguaglio il diritto all’indennità (con conseguente recupero dell’importo riconosciuto qualora si rivelasse non spettante), il periodo d’imposta da considerare per valutare il possesso dei requisiti dovrebbe essere l’anno 2024.
Altra questione sembrerebbe riguardare l’assenza del sostituto d’imposta all’atto di erogazione dell’importo. In particolare, l’indennità una tantum dovrebbe spettare anche ai lavoratori domestici, posto che il datore di lavoro domestico non può fungere da sostituto d’imposta e non può effettuare la ritenuta sulle retribuzioni. La norma prevede infatti che l’indennità venga riconosciuta anche “se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta”. In questo caso, i lavoratori domestici dovrebbero poter fruire dell’indennità in sede di dichiarazione.
Alcune perplessità possono sorgere in caso di assenza di un rapporto di lavoro ovvero in presenza di più rapporti di lavoro.
Nel primo caso, la previsione in base alla quale l’indennità possa essere riconosciuta anche “qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta” potrebbe far pensare che un lavoratore, cessato negli ultimi mesi del 2024 e che si ritrova senza il sostituto che gli possa riconoscere l’indennità insieme alla tredicesima, ma che ha tutti i requisiti per fruirne, possa beneficiare dell’indennità in sede di dichiarazione.
Invece, nella seconda ipotesi, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (si pensi a due contratti part time) dovrebbe far richiesta a un solo datore di lavoro, prestando particolare attenzione ai redditi percepiti al fine di evitare il superamento del limite reddituale e la successiva restituzione.
Per la corretta gestione dell’indennità bisognerà quindi attendere i chiarimenti della circolare.