Considerata la coincidenza al 31 ottobre, per la “tornata dichiarativa” delle imposte dirette e dei relativi sostituti, del termine per la presentazione dei modelli dichiarativi, questi ultimi saranno da considerarsi tardivi se presentati (per la prima volta) entro il 29 gennaio dell’anno prossimo, ossia nei successivi 90 giorni dalla scadenza normativamente prevista. Se vengono invece superati i 90 giorni, senza che abbia luogo la trasmissione delle dichiarazioni, si verifica l’omissione dichiarativa – con conseguenze ben più gravi per i contribuenti che vi incorrono.
Per i modelli Redditi e 770 2024, relativi al periodo d’imposta 2023, è fissato al 29/01/2025 – 90 giorni successivi all’originaria scadenza del 31/10/2024 previsto dalla legge – il termine ultimo per presentare i modelli tardivi; ciò, nello specifico, qualora non sia stata in precedenza presentata la dichiarazione del caso, posto che in tale ipotesi avrebbe luogo un’integrazione dello stesso modello (fattispecie che, ai soli fini sanzionatori, risulta in ogni caso equiparata a quella della tardività se si rientra nel c.d. “intervallo di tardività”).
Sempre rimanendo in ambito di penalità applicabili si può evidenziare come le dichiarazioni tardive, che si considerano in ogni caso validamente presentate (e quindi non omesse), vedano irrogata la sola sanzione fissa per il ritardo pari a 250 euro, ossia la misura minima edittale prevista per la dichiarazione omessa qualora non siano dovute imposte.
La sanzione appena vista può poi essere ridotta grazie al ravvedimento operoso, in particolare ex art. 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 472/1997, secondo cui la sanzione viene scontata “ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni”, ossia in definitiva a 25 euro – senza variazioni rilevanti rispetto alle novità recate del richiamato D.Lgs. 87/2024.
Va comunque rilevato a tal fine che, se dal modello tardivo emergono altresì errori sui versamenti periodici – quindi, nell’ipotesi in questione, relativamente al saldo del 2023 e agli acconti del 2024 rispettivamente – si potrebbe parimenti procedere con la relativa regolarizzazione: anche se in questo caso troverebbe applicazione la diversa sanzione del 30% dell’importo irregolarmente pagato, di cui all’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 471/1997 (come sarebbe invero accaduto per le carenze legate ai versamenti derivanti da una dichiarazione trasmessa tempestivamente), eventualmente ridotta al 15% se il ritardo non supera i 90 giorni o all’1% al giorno qualora il versamento tardivo sia contenuto nei primi 14 giorni. Va prestata attenzione al fatto che le presenti misure sanzionatorie sono quelle ante “Decreto Sanzioni” dal momento che, come noto, le riduzioni sanzionatorie apportate da quest’ultimo testo di riforma risultano applicabili alle violazioni commesse a partire dal 01/09/2024, data successiva alla scadenza prevista per i pagamenti in questione (Sanzioni ridotte (ma più complicate) per le irregolarità dei versamenti – del 1° agosto 2024); in tutti i casi comunque, come visto, con possibilità parimenti di procedere con il ravvedimento, a prescindere dall’aliquota sanzionatoria della specifica casistica.
Passando poi all’ipotesi in cui siano trascorsi i citati 90 giorni dalla scadenza per l’invio delle dichiarazioni – quindi se si va oltre il 29/01/2025 – si può notare come la mancata trasmissione della dichiarazione dia luogo alla (diversa) casistica relativa all’omissione dichiarativa, ben più grave dal punto di vista delle sanzioni applicabili in quanto punita come segue, segnatamente dopo l’intervento del D.Lgs. 87/2024 (posto che in tal caso il termine per l’invio dei dichiarativi è successivo al 1° settembre): con la sanzione amministrativa del 120% dell’ammontare delle imposte dovute (con il minimo di euro 250), oppure con la menzionata sanzione fissa da euro 250 a euro 1.000, qualora non siano dovute imposte.
Con riferimento a quest’ultima ipotesi va poi tenuto conto della circostanza per cui la dichiarazione omessa non può in ogni caso essere regolarizzata spontaneamente: ciò dato che la richiamata lettera c) dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472/1997 pone lo “sbarramento” dei 90 giorni per il ravvedimento della dichiarazione (esclusivamente) tardiva.
A tale conclusione si aggiunge poi la previsione di cui al nuovo comma 2-ter dell’art. 13 di cui trattasi, secondo il quale “La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni”.