L’articolo 5 del D. Lgs. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES introduce la revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo.
In particolare, a fronte di un unico articolo ante riforma (54 TUIR), il Legislatore delegato ne prevede otto (articoli da 54 a 54-octies TUIR).
In linea generale è confermato il criterio di cassa per la determinazione del reddito professionale. Va, tuttavia, evidenziato che accanto alle deroghe tradizionali (ad esempio ammortamenti, leasing e accantonamenti al TFR), ne viene introdotta un’altra del tutto peculiare.
Il nuovo criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente (art. 5, co. 1, lett. f), L. 111/2024). Il nuovo comma 1 dell’articolo 54 del TUIR sancisce che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
In pratica, ai fini della determinazione del reddito professionale non assume più rilevanza l’incasso da parte del percettore, bensì quanto certificato dal cliente.
Da un punto di vista pratico, il nuovo disposto dell’articolo 54 del TUIR, costituisce una deroga al principio di cassa, poiché per la determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento della percezione del compenso può risultare diverso da quello nel quale è effettuato il pagamento da parte del committente, in ipotesi diverse dal pagamento per contanti.
La riforma risolve, quindi, la questione della possibile sfasatura temporale dei compensi pagati/incassati a cavallo di anno.