Come già visto per la sospensione del mese di agosto (che va in parte pure oltre), anche in dicembre è di fatto bloccata la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di inviare diversi tipi di atti al contribuente (tra cui gli esiti dei cc.dd. “avvisi bonari” e “controlli formali”), fatte salve alcune specifiche circostanze di indifferibilità e urgenza – sulle quali un documento di prassi di quest’anno si è soffermato al fine di specificarne meglio l’ambito oggettivo.
In materia fiscale è da sempre nota la “peculiarità procedurale” del mese di agosto, e in parte nei primi giorni di settembre, laddove risultano infatti sospesi i termini: per l’effettuazione di versamenti e adempimenti fiscali, così come quelli relativi alle richieste di documenti e informazioni in caso di verifiche fiscali (non di carattere “sostanziale”), per i quali vi è dunque il non decorso dei termini, almeno fino a che non spirato l’intervallo di tempo in questione.
Più nello specifico sono varie le norme che interessano la citata sospensione, tra cui rientra quella del c.d. “Decreto Adempimenti e Semplificazioni” (art. 10, comma 1 del D.Lgs 1/2024) – commentato peraltro dall’Agenzia delle Entrate nella propria circolare n. 9/E del 02/05/2024 (§ 4) – che a sua volta ha introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, che riguardano però lo stesso invio, piuttosto che la decorrenza dei relativi termini, di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno, così come dal 1° al 31 dicembre per quanto di interesse, risulta precluso all’autorità fiscale l’invio dei seguenti atti, fatte salve alcune ipotesi di deroga che si vedranno di seguito: comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA; comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973; delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412 della Legge 311/2004; inviti all’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’art. 1, commi 634-636 della Legge 190/2014.
È dunque bene chiarire che, per effetto della novella in commento, durante tali periodi di sospensione – tra cui si è visto rientrare il mese di dicembre tuttora in corso – è letteralmente precluso all’autorità fiscale l’invio degli atti in precedenza indicati; quanto detto, si noti, ancorché gli stessi siano già stati elaborati o emessi, ma facendo altresì salvi i casi in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere dunque una deroga a simile regime di blocco.
A titolo esemplificativo, nella richiamata circolare n. 9/E/2924 (pag. 35) l’Amministrazione finanziaria ha indicato che possono costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza, ad esempio: le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute; l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato (ex art. 331 del codice di procedura penale); l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.
In proposito l’Agenzia fa peraltro notare come si tratti, sostanzialmente, delle ipotesi già menzionate nel § 3.10.3 della precedente circolare n. 25/E del 20/08/2020, con cui erano stati per l’appunto individuati – sempre a titolo esemplificativo – alcuni casi di indifferibilità e urgenza in presenza dei quali era legittimo procedere all’invio di atti, comunicazioni e inviti, in deroga alla sospensione prevista durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 dal c.d. “Decreto Rilancio” (art. 157, comma 2 del D.L. 34/2020).