Con l’approssimarsi delle festività natalizie, ai lavoratori dipendenti viene riconosciuta la tredicesima mensilità, una forma di retribuzione c.d. “differita” la quale matura nel corso dell’anno ma che viene erogata in un momento successivo, ovverosia nel mese di dicembre.
La disciplina e i tempi di erogazione sono fissati dalla contrattazione collettiva e pertanto non esiste una disciplina univoca per tutti i settori produttivi. Ad esempio, l’art. 54 del CCNL Alimentari Industria e l’art. 17 del CCNL Chimica e Affini Industria prevedono l’erogazione a tutti i lavoratori di una tredicesima mensilità in occasione del Natale. Alla vigilia del Natale è invece prevista l’erogazione della tredicesima mensilità dal CCNL Calzature Industria (art. 103 per gli impiegati) e dal CCNL Metalmeccanica Industria (art. 7).
Esistono tuttavia delle eccezioni per le quali non è prevista l’erogazione nel mese di dicembre oppure dal datore di lavoro. Si tratta, in particolare, degli operai edili, i quali ricevono la c.d. “gratifica natalizia” non dal datore di lavoro bensì dalla Cassa edile (in seguito agli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro alla Cassa edile), e degli operai agricoli a tempo determinato (OTD). Per gli OTD la tredicesima non viene corrisposta nel periodo natalizio bensì insieme all’ordinaria retribuzione; la tredicesima è difatti compresa nel c.d. “terzo elemento” (pari al 30,44%) che sostituisce le mensilità aggiuntive nonché festività e ferie.
Altra eccezione all’erogazione nel mese di dicembre è rappresentata dal pagamento mensile del rateo di tredicesima (e/o quattordicesima per chi ne ha diritto). Tale opzione è possibile dietro accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
Di norma, la tredicesima matura durante tutto l’anno di lavoro per poi essere erogata nel mese di dicembre. Tale mensilità ulteriore matura anche durante le assenze indennizzate del lavoratore (come, ad esempio, le assenze per malattia o infortunio), la fruizione delle ferie, ovvero durante le festività, i permessi retribuiti, il congedo matrimoniale e il congedo di maternità e paternità.
Invece, la tredicesima non matura, ad esempio, in caso di assenze dovute a scioperi, aspettativa, permessi non retribuiti.
In merito alla determinazione dell’importo spettante al lavoratore, in generale la tredicesima mensilità corrisponde al valore di una normale mensilità, o della retribuzione di fatto, per il personale che percepisce la retribuzione mensile in misura fissa, ovvero al valore di uno specifico numero di ore per i lavoratori con retribuzione oraria. Se il lavoratore ha svolto la prestazione lavorativa per l’intero anno solare (1° gennaio-31 dicembre) spetta l’intero importo della tredicesima, viceversa, l’importo va riproporzionato se il lavoratore ha lavorato solo una parte dell’anno (ad esempio perché è stato assunto nel corso dell’anno).
L’importo erogato al dipendente sarà sottoposto a contribuzione previdenziale. In merito, si ricorda come l’esonero contributivo del 6% o 7% sulla quota IVS a carico del lavoratore ex art. 1 comma 15 della L. 213/2023 per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima (circ. INPS n. 11/2024).
Sotto il profilo fiscale, l’importo riconosciuto a titolo di tredicesima mensilità erogata a dicembre dovrà essere assoggettato alle ordinarie aliquote IRPEF, senza tuttavia poter applicare le detrazioni.
Infine, unitamente alla tredicesima mensilità il datore di lavoro che riveste la qualifica di sostituto d’imposta dovrà erogare anche l’indennità una tantum di 100 euro, qualora spettante e richiesta dal dipendente, introdotta dall’art. 2-bis del DL 113/2024 (c.d. “bonus Natale”).
Si ricorda che l’indennità spetta al lavoratore dipendente solo per l’anno 2024, in attesa che venga data attuazione all’imposta sostitutiva sulla tredicesima prevista dall’art. 5 comma 1 lett. a), n. 2.4), della L. 111/2023. Ai fini del diritto al bonus il lavoratore deve essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 (a prescindere dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente), ed essere in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari (cfr. circ. Agenzia delle Entrate nn. 19/2024 e 22/2024).
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore, è pari a 100 euro solo se il lavoratore ha lavorato tutto l’anno. L’importo infatti deve essere rapportato al periodo di lavoro dipendente nel periodo d’imposta 2024 e non sarà riproporzionato in caso di part time orizzontale, verticale o ciclico; più nel dettaglio, i giorni per i quali spetta l’indennità coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione (circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2024).
Il datore dovrà successivamente verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità (provvedendo al recupero del relativo importo qualora l’indennità si riveli non spettante) e potrà recuperare il credito maturato mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga, utilizzando i codici tributo istituito con la ris. 54/2024).