Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri del 24 maggio 2024, nel riordinare il sistema sanzionatorio tributario, modifica la disciplina sanzionatoria applicabile all’indebita detrazione dell’IVA, con effetto dalle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.
Nell’attuale versione, l’art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 471/1997, chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta.
La norma prosegue stabilendo che, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del cessionario/committente alla detrazione, quest’ultimo è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
L’interpretazione offerta dalla giurisprudenza (Cass. n. 10439/2021) e dalla prassi amministrativa (risoluzione n. 51/E/2021) è stata assai rigorosa, in quanto, da un lato, è stato affermato che il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell’IVA erroneamente corrisposta in riferimento ad un’operazione non imponibile, esente o non soggetta; il diritto alla detrazione spetta solo se l’errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l’applicazione di un’aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.
Pertanto, nella disposizione di cui all’art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 471/1997 si distinguono due tipologie di condotte illecite, in relazione a ciascuna delle quali sono previste due diverse sanzioni:
una sanzione fissa (compresa fra 250 euro e 10.000 euro) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione;
una sanzione pari al 90% dell’ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l’imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.
Da ultimo, l’orientamento della giurisprudenza si è evoluto in un senso ancora più restrittivo, ritenendo che la detrazione dell’imposta assolta spetti per la sola parte corrispondente all’imposta effettivamente dovuta, avendo la disposizione in esame esclusivamente una finalità volta a mitigare il trattamento sanzionatorio (Cass. n. 24581/2022).
Con la modifica operata dal decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, l’art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 471/1997 è stato modificato, anzitutto riducendo dal 90% al 70% la sanzione proporzionale prevista per l’indebita detrazione dell’imposta.
Riguardo, invece, alla detrazione dell’IVA illegittimamente applicata dal cedente/prestatore in misura superiore a quella effettiva, la sanzione fissa da 250 a 10.000 euro viene estesa alle ipotesi di errata applicazione dell’imposta relativa ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette. Tuttavia, salvi i casi di frode e di abuso, il cessionario/committente mantiene il diritto alla detrazione della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione posta in essere, in coerenza con la posizione della Suprema Corte sopra esposta.
Inoltre, viene previsto che la sanzione, sia quella proporzionale che quella fissa, non si applicano se l’indebita detrazione ha determinato la punibilità della violazione di infedele dichiarazione.