30 settembre 2024 – Deducibilità costi di sponsorizzazione a favore delle ASD

A partire dal 2017 si è consolidato nell’orientamento della Corte di cassazione (pronunce 21333, 14235 e 8981 del 2017) il principio secondo cui si ritengono inerenti e congrue, per presunzione assoluta, le spese di sponsorizzazione sostenute a favore delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e delle Società sportive dilettantistiche (Ssd) fino all’importo annuo di 200 mila euro ex articolo 90, comma 8, della Legge 289/2002, che le qualifica espressamente come costi di pubblicità.
In sostanza, con l’art. 90 comma 8, il Legislatore ha voluto introdurre nel nostro ordinamento un principio cardine al fine assicurare la piena deducibilità per il soggetto finanziatore di tutti quegli oneri sostenuti per la promozione della propria immagine e/o dei propri prodotti tramite la sponsorizzazione degli enti sportivi dilettantistici.
La suddetta disposizione legislativa è ora confluita, senza alcuno stravolgimento, nell’art. 12 comma 3 del D. Lgs. 36/2021, applicata a partire dal 1° luglio 2023.
La stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 21/2003 ha voluto confermare la natura di presunzione assoluta della disposizione in oggetto, chiarendo, tuttavia, che il corrispettivo (in denaro o in natura) erogato a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, deve sempre essere destinato alla promozione dell’immagine/prodotti del soggetto erogante e che deve sempre essere riscontrata una specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato.
Il Legislatore ha dunque reso non sindacabile la scelta dell’imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l’immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico, prevedendo un vantaggio fiscale a favore dei soggetti che decidono di investire nello sport amatoriale.
Il Fisco ha subito dunque rilevanti limitazioni in tema di accertamenti basati sulla non deducibilità delle spese di sponsorizzazione, anche in considerazione della recente ed oramai consolidata giurisprudenza della Cassazione che conferma quanto appena esposto: Ordinanza n. 18726 /2024 in cui viene ribadito che le sponsorizzazioni di importo non superiore a 200.000 euro, se effettuate in favore di Società sportive o Associazioni sportive dilettantistiche sono considerate spese di pubblicità (e non di rappresentanza), sulla base di una presunzione assoluta prevista dalla legge. Ordinanza della Cassazione n. 6079/2024, che avvalora la presunzione assoluta di deducibilità dei costi di sponsorizzazione. Il Fisco non può sindacare l’inerenza e la congruità dei costi di sponsorizzazione, purché il soggetto beneficiario della sponsorizzazione sia un soggetto sportivo dilettantistico e la spesa medesima non superi il limite di 200.000 euro. Ordinanze della Corte di Cassazioni, n. 20900/2024 e n. 3470/2024, le quali confermano che le spese di sponsorizzazione a favore delle Asd/Ssd sono integralmente deducibili per il soggetto erogante, in forza di una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle stesse. La presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni e di deducibilità integrale del costo per lo sponsor è stata pienamente sancita, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla norma: soggetto sponsorizzato deve essere una compagine sportiva dilettantistica; la sponsorizzazione deve essere finalizzata a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; rispetto del limite quantitativo di spesa; soggetto sponsorizzato deve aver effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. Ordinanza della Corte di cassazione n. 18726/2024 con cui viene ribadito che le sponsorizzazioni di importo non superiore a 200.000 euro, se effettuate a favore di determinati soggetti (tra i quali rientrano le associazioni sportive dilettantistiche) costituiscono, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, per presunzione assoluta di legge.
Alla luce delle suddette pronunce e dell’orientamento oramai consolidato, sembra quindi essere risolta la questione riguardante la natura pubblicitaria nonché la piena deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute a vantaggio di Asd e Ssd.