L’art. 37 del DLgs. 13/2024, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, ha prorogato al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti: risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA; che scadono il 30 giugno 2024; in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
La proroga opera anche per ulteriori categorie di contribuenti, come coloro i quali applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 oppure partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
L’art. 4 del DLgs. 5 agosto 2024 n. 108, modificando il comma 1 del suddetto art. 37, ha espressamente sancito che i versamenti in esame possono essere effettuati entro il 30 agosto 2024 (30° giorno successivo al 31 luglio), maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Oggi (30 agosto), di conseguenza, è l’ultimo giorno per effettuare i versamenti applicando la maggiorazione dello 0,4%.
Da domani (31 agosto) il versamento si considera tardivo e deve essere oggetto di ravvedimento operoso, onde scongiurare la notifica del successivo avviso bonario da liquidazione automatica.
Appare molto importante rammentare quanto, a suo tempo, era stato affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013 n. 27, § 2, adattandolo alla fattispecie che ci interessa.
Se entro il 30 agosto (che, in ragione delle proroghe indicate, rappresenta la scadenza “naturale” con la maggiorazione dello 0,4%) non viene effettuato alcun versamento, il ravvedimento deve infatti avvenire sulla base del “termine ordinario”, cioè con riferimento alla scadenza del 31 luglio. Accettando questo ragionamento, non si è nemmeno in presenza di un tardivo versamento contenuto nei 14 giorni (già decorsi rispetto al 31 luglio), quindi non trova mai applicazione la riduzione della sanzione a 1/15 per giorno di ritardo.
La sanzione è del 15% ex art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97, trattandosi di tardivo versamento contenuto nei 90 giorni, quantomeno se ci si ravvede entro il 29 ottobre 2024. Non è possibile avvalersi, per i versamenti che avvengono dopo 30 giorni, del ravvedimento con riduzione della sanzione a 1/10 del minimo, dovendosi applicare le riduzioni previste dalle lettere da a-bis) a b-ter) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, quindi da 1/9 a 1/6 del minimo.
Ai fini del ravvedimento operoso, di conseguenza bisogna pagare, per ciascuna imposta non versata (saldo imposte sui redditi, primo acconto imposte sui redditi, addizionale regionale e comunale, ecc.): l’imposta; gli interessi legali al tasso del 2,5% (ex DM 29 novembre 2023), calcolati dal 1° agosto 2024 al giorno in cui si effettua il ravvedimento compreso; le sanzioni del 15% ridotte a 1/9, quindi pari all’1,67%.
Se il ravvedimento avvenisse dopo il 29 ottobre 2024, la sanzione sarebbe del 30% da ridurre a 1/8, o a 1/7 se il ravvedimento avviene dopo il termine di presentazione del modello REDDITI 2025, relativo all’anno 2024.
Ove, di contro, entro il 30 agosto venga effettuato un versamento insufficiente (non assume rilevanza stabilire se il contribuente abbia versato la sola imposta e non abbia versato la maggiorazione, o se abbia eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente), il ravvedimento potrà avvenire con riferimento a tale scadenza (cfr. circ. n. 27/2013, § 1).
Ad esempio, se entro il 30 agosto sono stati pagati 300 euro (inclusa la maggiorazione) di saldo IRPEF anziché 400 euro (inclusa la maggiorazione), se ci si ravvede il 5 settembre, occorrerebbe pagare: i 100 euro di imposta e maggiorazione; gli interessi legali del 2,5% per 6 giorni (la violazione si è consumata il 30 agosto); la sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno di ritardo, con ulteriore riduzione a 1/10, quindi pari allo 0,6%.
Bisogna inoltre considerare che, in ogni caso, non operano le nuove e più favorevoli sanzioni previste dal DLgs. 14 giugno 2024 n. 87, posto che, ai sensi del relativo art. 5, esse trovano applicazione solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi (nel nostro caso la violazione è stata commessa il 31 luglio o il 30 agosto 2024, giorno di scadenza del pagamento).
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione sugli omessi versamenti è stata abbassata dal 30% al 25% e, come logica conseguenza, quella per i tardivi versamenti contenuti nei 90 giorni risulta abbassata dal 15% al 12,5%.