Ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0, le comunicazioni di completamento ex art. 6 del DL 39/2024 devono essere presentate al GSE anche in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 se il credito non è stato utilizzato.
Le istruzioni al quadro RU del modello REDDITI 2024, riguardanti il periodo 2023, non prevedono però particolari indicazioni in relazione alle comunicazioni obbligatorie per la fruizione del credito d’imposta, restando quindi di fatto invariata la modalità di compilazione per il bonus investimenti.
In linea generale, secondo le citate istruzioni, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali trova indicazione nella Sezione I, indicando al rigo RU1 lo specifico codice credito in relazione ai beni agevolabili: “2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi previsti dall’Allegato A alla L. 232/2016 (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020). Il relativo credito d’imposta è utilizzabile dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, usando il codice tributo “6936”; “3L” per gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi previsti dall’Allegato B alla L. 232/2016 (art. 1 comma 1058 e/o 1058-bis della L. 178/2020). Il relativo credito d’imposta è utilizzabile dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, usando il codice tributo “6937”.
Rispetto al precedente modello REDDITI 2023, le istruzioni per la compilazione del modello REDDITI 2024 non prevedono più il codice credito “L3” relativo ai beni materiali e immateriali “ordinari” di cui all’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020, posto che tale agevolazione non riguarda la presente dichiarazione.
Oltre all’indicazione del credito maturato nel rigo RU5, vanno poi compilati i righi RU130 e RU140 contenuti nella sezione II del nuovo quadro RU.
Il rigo RU130 è ora denominato “Investimenti beni strumentali 2023 (effettuati nel periodo d’imposta)”, dedicato all’indicazione dell’ammontare degli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.
Come evidenziato dalle istruzioni alla compilazione della sezione II del quadro RU, il prospetto va compilato per l’indicazione dei dati relativi ai costi agevolabili in relazione ai quali è commisurato l’ammontare del credito d’imposta indicato nel rigo RU5.
Rispetto al precedente modello REDDITI 2023, nel nuovo modello nel rigo RU130 sono state eliminate le colonne 1, 2 e 3, in cui era prevista l’indicazione dei dati relativi agli investimenti “ordinari”. Sono quindi presenti soltanto: la colonna 4, relativa agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 (nelle colonne 4A, 4B e 4C occorre indicare la suddivisione dei costi dei beni materiali “4.0” in base alla classificazione nel primo, secondo o terzo gruppo di beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016); la colonna 5, relativa agli investimenti nei beni di cui all’Allegato B alla L. 232/2016.
Anche quest’anno, poi, è prevista l’indicazione degli investimenti solo prenotati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ma effettuati nel termine “lungo” del 2024.
A tal fine occorre compilare, oltre al rigo RU5 colonna 2 (in cui indicare il credito maturato), il rigo RU140 nel modello REDDITI 2024, ora denominato “Investimenti beni strumentali 2023 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.
Tale rigo va però compilato, secondo le istruzioni, in relazione al solo credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020.
Non è infatti prevista per il 2023 la possibilità di prenotare gli investimenti in beni materiali 4.0, considerando che il comma 1057-bis prevede la stessa misura del credito d’imposta dal 2023 al 2025.
Nel rigo RU140 andranno quindi indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ed entro il 30 giugno 2024, per i quali entro il 31 dicembre 2023 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto.