Con il provvedimento pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito i contenuti e le modalità relative alla delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia stessa e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fornendo il fac simile di modello e le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati.
Si ricorda che, in base a quanto disposto dall’art. 21 del DLgs. 1/2024, con il modello unico il contribuente può delegare un intermediario abilitato per l’accesso ai servizi delle due Agenzie citate e deve individuare specificatamente i servizi che intende delegare.
La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita; può però essere revocata in qualsiasi momento.
L’intermediario potrà rinunciare alla delega ricevuta dal contribuente, mediante comunicazione effettuata esclusivamente per via telematica.
Il provv. di ieri, nel dare attuazione alla norma, stabilisce che la delega deve contenere: il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario; i servizi on line oggetto di delega o revoca; la data di conferimento o di revoca della delega.
Queste informazioni rappresentano il contenuto minimo della delega e sono riportate nel fac simile.
Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei servizi on line tra: consultazione del Cassetto fiscale delegato; uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; registrazione dell’indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi; acquisizione dei dati ISA e dei dati per determinare la proposta di concordato preventivo biennale; servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Questi servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari, eccetto i servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e di “accreditamento e censimento dispositivi”, che possono essere delegati anche a soggetti diversi.
La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.
Il provv. prevede che i dati relativi al conferimento della delega unica, il cui contenuto minimo è riportato nel fac simile, possano essere comunicati all’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’attivazione, dal contribuente mediante una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia.
Anche l’intermediario delegato può comunicare i dati trasmettendo un file xml firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) realizzato con la Carta di identità elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In quest’ultima ipotesi, la trasmissione del file avviene previa sottoscrizione anche da parte dell’intermediario, con propria firma digitale.
L’intermediario può inoltre comunicare la delega anche mediante l’erogazione ai propri assistiti di un servizio web che utilizza un particolare processo di FEA i cui requisiti sono descritti in apposita convenzione.
Oltre a revoca/rinuncia, è possibile richiedere il rinnovo di una delega non ancora scaduta, in assenza di variazioni, a decorrere dal novantesimo giorno antecedente la data di scadenza originaria. Il rinnovo non determina la revoca della delega, ma prolunga la sua efficacia dal giorno successivo a quello della scadenza originaria.
Il provvedimento detta, inoltre, la disciplina relativa alla conservazione delle deleghe acquisite e ai controlli effettuati, da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche nelle sedi degli intermediari.
Un avviso pubblicato sui siti di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati.
Le deleghe attivate prima di tale data sono valide fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Resta comunque ferma la possibilità, per il contribuente, di comunicare i dati relativi al conferimento di una nuova delega con le modalità previste dal provvedimento. In tal caso, se la nuova delega comunicata è conferita a un intermediario per il quale risulta una delega ancora attiva, quest’ultima si considera contestualmente revocata.
Dalla data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati necessari all’attivazione delle deleghe, le disposizioni del provv. di ieri sostituiranno quelle contenute nei provv. del 29 luglio 2013 e del 5 novembre 2018.